Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13566 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il rimborso del residuo credito IRPEG relativo al periodo d’imposta 1987. La società aveva dichiarato il credito nel 1988 e nel 1993 ne aveva chiesto l’estinzione mediante assegnazione di titoli di Stato; nel 1996 le furono assegnati titoli per una parte soltanto del credito. Dopo un sollecito del 2005, rimasto senza una determinazione conclusiva comunicata alla società, nel 2018 Intesa Sanpaolo chiese nuovamente il rimborso del residuo e dei relativi interessi. L’Agenzia lo negò per prescrizione decennale. La contribuente ha contestato in cassazione, con i primi due motivi, che l’Amministrazione potesse opporre la prescrizione e che fossero esclusi gli interessi; con il terzo, subordinato, ha denunciato omessa pronuncia sulla conclusione del procedimento e sulla tutela dell’affidamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei termini indicati in motivazione, il primo e il secondo motivo: la norma speciale del 2003 imponeva all’Amministrazione di non far valere la prescrizione per le eccedenze IRPEF e IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, ma tale obbligo cessava dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004. La sentenza di secondo grado è stata quindi cassata perché aveva qualificato la disposizione come mera sollecitazione non vincolante. Spetta al giudice di rinvio accertare in fatto se la prescrizione sia maturata dopo il 1° gennaio 2004 e applicare il principio stabilito; non è stato deciso definitivamente il diritto al rimborso né la spettanza, misura o decorrenza degli interessi, che potranno essere nuovamente discussi. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità. In precedenza, la Commissione tributaria provinciale aveva riconosciuto il rimborso ma limitato gli interessi a quelli dalla notifica del ricorso; il giudice regionale aveva invece accolto l’appello erariale e ritenuto prescritto il credito.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

    l' art. 2 co. 58° legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa.

    La disposizione ha natura precettiva: per le eccedenze IRPEF e IRPEG risultanti da dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione non può opporre la prescrizione. Il divieto opera però per dieci anni dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004; dopo tale termine può essere opposta la prescrizione eventualmente maturata. La violazione dell’obbligo può essere rilevata anche d’ufficio.

  • Art. 2946 c.c.

    La prescrizione decennale è rilevante per il diritto al rimborso, ma nel caso di crediti rientranti nell’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 l’Amministrazione non può farla valere durante il periodo decennale di temporanea inopponibilità previsto da tale disposizione. Il giudice di rinvio deve verificare se la prescrizione sia maturata dopo il 1° gennaio 2004.

  • Art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La questione degli interessi sulle somme chieste a rimborso non è stata decisa nel merito dalla Cassazione: il relativo motivo è stato accolto insieme a quello sulla prescrizione, poiché la statuizione sugli interessi seguiva la stessa ragione di rigetto. Spettanza, misura e decorrenza degli accessori potranno essere riproposte davanti al giudice di rinvio.

  • Art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia sulle questioni relative alla conclusione del procedimento amministrativo e alla tutela dell’affidamento è rimasta assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi; la Corte non ne ha quindi deciso il merito.

  • Art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono le disposizioni processuali indicate per le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di omessa pronuncia. La Cassazione ha accolto le censure riconducibili ai primi due motivi e ha ritenuto assorbita quella proposta ai sensi del n. 4.

Massime di principio

  • Per le eccedenze IRPEF e IRPEG derivanti da dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, l’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 non esprime una semplice raccomandazione: impone all’Amministrazione di non eccepire la prescrizione.
  • Il divieto di opporre la prescrizione ha durata limitata: decorre dall’entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 2004, e termina dopo dieci anni. Occorre quindi verificare concretamente quando la prescrizione è maturata e se vi siano stati atti rilevanti, senza concludere automaticamente che ogni credito storico sia ancora rimborsabile.
  • Se il diniego di rimborso e la decisione sul credito principale si fondano sulla prescrizione, anche la domanda di interessi può dipendere dalla soluzione della medesima questione; la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi possono tuttavia restare da accertare separatamente.
  • La cassazione con rinvio per accertamenti fattuali non equivale al riconoscimento definitivo del rimborso: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e verificare se il credito sia effettivamente prescritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.