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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13563 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso di crediti IRPEG risultanti dalle dichiarazioni dell’incorporata per gli anni dal 1988 al 1993, sollecitato dalla contribuente e negato dall’Agenzia per intervenuta prescrizione. Gestiban ha sostenuto che l’art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003 impone all’Amministrazione di erogare le eccedenze IRPEF e IRPEG relative alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997 senza opporre la prescrizione; ha inoltre dedotto la violazione delle norme civilistiche sulla prescrizione e, in via subordinata, contestato la decisione sugli interessi, inclusi quelli ultradecennali.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva rigettato l’appello. In cassazione sono stati accolti il primo e il secondo motivo: la norma del 2003 ha natura precettiva e impone di non far valere la prescrizione, ma tale obbligo cessa dopo dieci anni dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 2004. La sentenza d’appello è stata cassata perché aveva considerato la norma una mera sollecitazione non vincolante. Il terzo motivo sugli interessi è stato dichiarato assorbito, poiché la decisione sugli accessori dipendeva dalla ritenuta prescrizione del credito. Rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità; spetterà al giudice di rinvio accertare in fatto se la prescrizione sia maturata dopo il 1° gennaio 2004.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 58, della legge n. 350/2003

    l'art. 2 co. 58° legge 350/2003 pone a carico dell'Amministrazione Finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef ed Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997; questo obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, viene a cessare dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall'entrata in vigore (1° gennaio 2004) della legge stessa.

    Per le eccedenze IRPEF e IRPEG relative alle dichiarazioni presentate entro il 30 giugno 1997, l’Amministrazione è tenuta a non opporre la prescrizione; il vincolo è però limitato a dieci anni dall’entrata in vigore della legge, quindi dal 1° gennaio 2004 può essere opposta la prescrizione eventualmente maturata successivamente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale in base alla quale la ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; i primi due motivi sono stati accolti.

  • Art. 44 e art. 44-bis del D.P.R. n. 602/1973

    Richiamati dalla ricorrente nel motivo subordinato relativo al computo degli interessi sui rimborsi; la Corte non ne ha esaminato il merito, dichiarando il motivo assorbito.

  • Art. 1, comma 139, della legge n. 244/1997

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo subordinato sugli interessi; la Corte non ne ha esaminato il merito, poiché il motivo è stato assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Massime di principio

  • Quando una norma impone all’Amministrazione di non eccepire la prescrizione per determinate domande di rimborso, il precetto è vincolante e non una semplice indicazione organizzativa, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma.
  • Un divieto di opporre la prescrizione può avere durata limitata: occorre verificare il termine indicato dalla legge e calcolarlo dalla sua entrata in vigore. Nel caso deciso, il periodo era di dieci anni dal 1° gennaio 2004.
  • Se la decisione impugnata ha escluso il rimborso per prescrizione, le questioni sugli interessi e sugli altri accessori possono restare assorbite; il loro esame dipende dall’esito dell’accertamento sul credito principale.
  • In caso di cassazione con rinvio, quando la prescrizione dipende da circostanze concrete, il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti di fatto necessari e applicare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

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