Sentenza del 16/05/2024 n. 13615 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la superficie imponibile ai fini TARSU per l’anno 2008. A.A. aveva dichiarato 220 mq; il Comune aveva accertato 390 mq, pari all’80% della superficie catastale di 487 mq risultante dal DOCFA. La CTR della Campania, con sentenza n. 432/2017 depositata il 20 gennaio 2017, aveva rideterminato la superficie tassabile in 297 mq, pari all’80% dei 371 mq indicati nella planimetria catastale. Il Comune ha impugnato tale decisione deducendo: omesso esame dei dati DOCFA; violazione delle norme sulla superficie di riferimento TARSU; motivazione contraddittoria per la confusione tra superficie catastale e consistenza catastale; e illegittimo riconoscimento di un giudicato esterno relativo a un’altra annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che la CTR avesse individuato la base di calcolo usando i 371 mq della consistenza catastale anziché i 487 mq della superficie catastale risultante dal DOCFA. Ha rigettato il quarto motivo: una decisione relativa a un’altra annualità TARSU non vincola quando riguarda elementi variabili nel tempo, come la superficie e la destinazione dei locali; nel caso concreto, inoltre, il giudicato invocato non era ancora definitivo alla data dell’udienza di appello. La sentenza della CTR è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; A.A. condannato a rifondere al Comune le spese di cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993
L'art. 62, D.Lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare i presupposti del tributo per cui è causa, fa riferimento a una generica superficie tassabile, stabilendone i casi di esclusione dei metri quadrati ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
La TARSU si applica, in linea generale, alla superficie tassabile dei locali; sono esclusi gli spazi nei quali, per caratteristiche strutturali e destinazione, si formano normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi, smaltiti a spese del produttore.
Art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall’art. 1, comma 340, della L. n. 311/2004
La norma, comunque, non dispone che la superficie tassabile debba necessariamente corrispondere al risultato di tale conteggio, ma si limita a fornire un limite al di sotto del quale non si può scendere nel determinare la menzionata superficie tassabile.
Per le unità immobiliari private a destinazione ordinaria censite al catasto, l’80% della superficie catastale costituisce una soglia minima di riferimento per la superficie dichiarata e per gli adeguamenti comunali d’ufficio, non una misura inderogabile della superficie effettivamente tassabile. Il contribuente può sostenere una superficie inferiore, ma deve documentare adeguatamente la diversa misurazione.
Art. 1, comma 340, della L. n. 311/2004
La tesi dell'ente impositore appare corretta e condivisibile in quanto, come già detto, l'art. 1, comma 340, L. n. 311 del 2004 (Legge Finanziaria 2005) ha stabilito che la superficie di riferimento, ai fini della determinazione della Tarsu, non può essere inferiore all' 80 per cento della superficie catastale (per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria) e previsto che i Comuni modifichino d'ufficio le superfici denunciate dai contribuenti ai fini della tassazione, che risultino inferiori alla predetta percentuale.
La disposizione autorizza e impone al Comune di adeguare le superfici dichiarate inferiori all’80% della superficie catastale, secondo i criteri catastali applicabili. La soglia non impedisce al contribuente di provare che la superficie effettivamente imponibile sia minore.
D.P.R. n. 138/1998, Allegato C
Orbene, per il Comune di I la superficie tassabile doveva essere determinata in ragione dell'80 per cento della superficie catastale, pari a mq. 487, dato quest'ultimo ricavabile dal DOCFA e rispondente ai criteri generali di cui alle "NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA" di cui Allegato C del D.P.R. n. 138 del 1998, non già in ragione dell'80 per cento della (minore) superficie di mq. 371, riferibile alla consistenza catastale dell'immobile.
I criteri dell’Allegato C servono a determinare la superficie catastale da assumere come parametro per la soglia dell’80%. La superficie catastale non va confusa con la consistenza catastale: nel caso concreto il calcolo doveva partire dai 487 mq indicati dal DOCFA, non dai 371 mq riportati come consistenza.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Tenuto conto delle censure sin dall'origine formulate (v. p. 2 del ricorso per cassazione e p. 2 della sentenza impugnata), non risulta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto. È, pertanto, possibile decidere nel merito la vertenza con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente (art. 384, comma 2, c.p.c.).
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la decisione impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Per la TARSU sulle unità immobiliari private a destinazione ordinaria, l’80% della superficie catastale calcolata secondo il D.P.R. n. 138/1998 è una soglia minima di riferimento, non necessariamente la superficie imponibile definitiva.
- La superficie catastale e la consistenza catastale sono dati distinti: per applicare la soglia dell’80% occorre utilizzare la superficie catastale determinata secondo i criteri normativi, non un dato catastale diverso solo perché riportato nella planimetria.
- Il contribuente che dichiara o invoca una superficie imponibile inferiore alla soglia di riferimento deve fornire una prova concreta e adeguata della diversa misurazione e degli eventuali spazi non imponibili; la sola contestazione del metodo comunale non basta.
- Il giudicato formatosi su un’annualità di un tributo periodico non si estende automaticamente ad annualità diverse quando la questione dipende da fatti variabili nel tempo, come estensione, uso o destinazione dei locali.
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