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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13623 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la TARSU 2010 dovuta per un immobile adibito a ristorazione. Il contribuente aveva dichiarato una superficie di 220 mq; il Comune, con avviso di accertamento, l’aveva elevata a 390 mq, pari all’80% della superficie catastale di 487 mq risultante dal DOCFA. La CTR della Campania, con sentenza n. 431/23/17 depositata il 20 gennaio 2017, aveva ridotto la superficie tassabile a 297 mq, pari all’80% dei 371 mq indicati nella planimetria catastale. Il Comune ha impugnato tale decisione con quattro motivi: omesso esame del dato DOCFA di 487 mq; violazione delle norme sulla determinazione della superficie TARSU, sostenendo che il dato catastale costituisce un minimo e non la superficie imponibile necessaria; motivazione contraddittoria o insufficiente sull’individuazione della superficie catastale; erroneo riconoscimento di un giudicato esterno relativo alla TARSU 2011.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi e rigettato il quarto. Ha chiarito che l’80% della superficie catastale calcolata secondo i criteri del D.P.R. n. 138/1998 costituisce un limite minimo, non un criterio che impone in ogni caso quella superficie come base imponibile; nel caso concreto, il dato pertinente era la superficie catastale di 487 mq risultante dal DOCFA, non i 371 mq di consistenza catastale riportati nella planimetria. Il contribuente, pur potendo dichiarare una superficie inferiore documentando adeguatamente la diversa misurazione, non aveva provato che la superficie imponibile fosse di 297 mq. Il giudicato relativo al 2011 non vincolava per il 2010, perché la superficie tassabile può variare da un’annualità all’altra. La Corte ha cassato la sentenza d’appello nei limiti dei motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; il contribuente è stato condannato a rifondere al Comune le spese di Cassazione, liquidate in 2.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993

    L'art. 62, D.Lgs. n. 507 del 1993, nell'individuare i presupposti del tributo per cui è causa, fa riferimento a una generica superficie tassabile, stabilendone i casi di esclusione dei metri quadrati ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

    La superficie imponibile TARSU è, in via generale, quella dei locali e delle aree occupati o detenuti; sono escluse le superfici che, per caratteristiche e destinazione, producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi, alle condizioni previste dalla disciplina.

  • Art. 70, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, come modificato dall’art. 1, comma 340, della L. n. 311/2004

    La norma, comunque, non dispone che la superficie tassabile debba necessariamente corrispondere al risultato di tale conteggio, ma si limita a fornire un limite al di sotto del quale non si può scendere nel determinare la menzionata superficie tassabile.

    Per gli immobili privati a destinazione ordinaria censiti al catasto, l’80% della superficie catastale costituisce la soglia minima di riferimento per la dichiarazione e per l’adeguamento comunale d’ufficio. Non determina automaticamente la superficie imponibile definitiva: una superficie inferiore può essere dichiarata se il contribuente ne documenta adeguatamente la diversa misurazione.

  • D.P.R. n. 138/1998, Allegato C

    Orbene, per il Comune di I la superficie tassabile doveva essere determinata in ragione dell'80 per cento della superficie catastale, pari a mq. 487, dato quest'ultimo ricavabile dal DOCFA e rispondente ai criteri generali di cui alle "NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA" di cui Allegato C del D.P.R. n. 138 del 1998, non già in ragione dell'80 per cento della (minore) superficie di mq. 371, riferibile alla consistenza catastale dell'immobile.

    I criteri tecnici dell’Allegato C servono a determinare la superficie catastale da usare per il calcolo della soglia minima dell’80%. Nel caso deciso, il dato corretto era la superficie catastale di 487 mq risultante dal DOCFA, non la consistenza catastale di 371 mq.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Tenuto conto delle censure sin dall'origine formulate (v. p. 2 del ricorso per cassazione e p. 2 della sentenza impugnata), non risulta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto. È, pertanto, possibile decidere nel merito la vertenza con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente (art. 384, comma 2, c.p.c.).

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e la controversia è già decidibile sulla base degli elementi acquisiti, la Cassazione può decidere direttamente nel merito.

Massime di principio

  • Per la TARSU sulle unità immobiliari private a destinazione ordinaria, l’80% della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138/1998 è una soglia minima di riferimento, non necessariamente la superficie imponibile definitiva.
  • Chi sostiene che la superficie effettivamente imponibile sia inferiore alla soglia catastale deve documentare in modo adeguato la diversa misurazione; la sola contestazione del metodo comunale o del dato utilizzato non basta.
  • Occorre distinguere la superficie catastale, calcolata secondo i criteri tecnici applicabili, dalla consistenza catastale: non sono dati intercambiabili ai fini del calcolo della soglia TARSU.
  • Un giudicato relativo a un’altra annualità di un tributo periodico non vincola automaticamente per l’anno in esame quando la decisione riguarda elementi variabili nel tempo, come la superficie o la destinazione dei locali; può rilevare solo per fatti costitutivi permanenti o pluriennali.
  • Se la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può cassare la decisione impugnata e definire direttamente la controversia nel merito.

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