Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26432/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione المالية)

La controversia

Il socio ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio in una controversia relativa all'unitarietà dell'accertamento tra società di persone e soci. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 345 c.p.c. in combinato con l'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di appello avrebbe ampliato il thema decidendum introducendo un nuovo avviso di accertamento. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 5 d.P.R. 917/1986. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2320 c.c. e degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997, in relazione alla pretesa inestensibilità o illegittimità dell'accertamento nei confronti del socio, anche per il fatto che l'accertamento relativo alla società sarebbe divenuto definitivo o comunque non più autonomamente impugnabile nei confronti della società stessa.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dall'esame della sentenza impugnata, non emergeva l'asserita introduzione di un nuovo avviso di accertamento; ha inoltre osservato che la debenza dell'IRAP accertata e non pagata dalla società si riflette sui soci illimitatamente responsabili. I motivi secondo e terzo sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati: in materia di società di persone, l'unitarietà del presupposto impositivo e l'imputazione per trasparenza rendono irrilevante la definitività dell'accertamento nei confronti della società o dei singoli soci, e i soci possono essere destinatari di distinti atti impositivi fondati sull'accertamento societario. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Il divieto di domande nuove in appello tutela un interesse pubblico ed è rilevabile anche d'ufficio in cassazione; tuttavia, nel caso concreto, la violazione non risultava dalla sentenza impugnata.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    È richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. per il divieto di nuove domande nel processo tributario d'appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale invocato per i primi motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    La rettifica del reddito della società di persone si riflette automaticamente sui soci in base al regime di trasparenza.

  • art. 2320 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che i soci di società di persone sono coobbligati rispetto alla pretesa fondata sull'accertamento societario.

  • artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi difensiva, ma ritenuti non decisivi rispetto all'unitarietà dell'accertamento tributario.

  • art. 14, comma 6, d.lgs. 546/1992

    Il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione autonoma da parte di un soggetto litisconsorte non elimina la legittimità della chiamata in giudizio se la controversia riguarda elementi comuni dell'accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie relative a società di persone e soci, l'accertamento ha carattere unitario quando investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione, con conseguente automatica imputazione per trasparenza del reddito ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
  • La controversia sull'accertamento del reddito della società di persone non riguarda posizioni debitorie autonome e separate, ma un presupposto impositivo comune; perciò i soci e la società devono partecipare al medesimo giudizio nei limiti delle questioni comuni, salvo profili personali specifici.
  • La definitività dell'accertamento nei confronti della società o la mancata autonoma impugnazione da parte del socio non rendono illegittimo l'accertamento emesso nei confronti del socio, quando la pretesa deriva direttamente dalla rideterminazione del reddito societario.
  • La deduzione di violazioni processuali in appello è scrutinabile in cassazione solo se il vizio emerge effettivamente dagli atti e dalla sentenza impugnata; non è sufficiente la mera allegazione della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.