Cassazione Civile, Ordinanza n. 28817/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la decisione della CTR che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di un ex socio, relativa a IRAP e IRES dovute da una società di capitali estinta. Il primo motivo denunciava violazione dell’art. 1306 c.c., sostenendo che l’annullamento degli avvisi di accertamento notificati alla società estinta non potesse travolgere automaticamente la cartella notificata al socio, specie se l’avviso a lui riferito era divenuto definitivo per tardiva impugnazione. Il secondo motivo lamentava violazione dell’art. 2945 c.c. e dell’art. 38, comma 3, d.P.R. 600/1973, assumendo che l’estinzione della società non estinguesse i debiti tributari, ma determinasse una successione dei soci nei rapporti sociali. La vicenda nasceva dalla notifica al socio, non liquidatore, di una cartella per l’intero debito fiscale della società, comprensivo di sanzioni e accessori, senza che fosse stato emesso nei suoi confronti un autonomo atto impositivo o di liquidazione fondato sulla sua eventuale responsabilità limitata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato la decisione di merito che aveva annullato la cartella, osservando che, nel caso concreto, l’Amministrazione aveva richiesto al socio il pagamento integrale del debito fiscale sociale senza che le ragioni del credito nei confronti del socio fossero state definitivamente accertate né fosse stato emesso un titolo specifico nei suoi confronti. La Corte ha distinto l’ipotesi in cui, dopo la cancellazione della società, il Fisco possa agire sui soci entro i limiti di cui all’art. 2495, comma 2, c.c., dall’ipotesi concreta, in cui si pretendeva indebitamente di far rispondere il socio dell’intero debito della società. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando la pretesa verso la società non sia definitivamente accertata, non è possibile traslarla automaticamente sul socio mediante semplice cartella di pagamento.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
primo motivo e secondo motivo di ricorso
viene usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
la Corte esclude che l’annullamento degli avvisi verso la società estinta estenda automaticamente i suoi effetti al socio nei termini sostenuti dall’Agenzia.
è richiamato dall’Agenzia per sostenere che l’estinzione della società non elimina i rapporti giuridici, ma la censura è disattesa.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
è invocato per fondare la pretesa verso il socio, ma la Corte non ne accoglie l’applicazione nel caso concreto.
fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione
dopo l’estinzione della società i creditori possono agire verso i soci solo nei limiti di quanto da essi riscosso in liquidazione.
artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973
sono richiamati nel principio giurisprudenziale citato per l’iscrizione a ruolo dei tributi nei confronti dei soci quando il credito verso la società sia definitivamente accertato.
art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973
nel principio richiamato si afferma che non occorre un autonomo avviso di accertamento per agire nei confronti dei soci, ma ciò vale nell’ipotesi di pretesa definitivamente accertata verso la società.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ne esclude l’applicazione perché soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, ma non comporta automaticamente l’estinzione dei debiti sociali verso i creditori, che possono agire nei confronti dei soci entro i limiti previsti dall’art. 2495, comma 2, c.c.
- Il Fisco può rivolgersi ai soci della società estinta solo se la pretesa tributaria verso la società è stata definitivamente accertata e nei limiti della responsabilità dei soci; non può pretendere dal socio l’intero debito sociale in assenza di un titolo specifico e nei limiti della quota effettivamente percepita in liquidazione.
- L’annullamento degli atti impositivi emessi contro la società non si trasferisce automaticamente sul socio per effetto dell’art. 1306 c.c. se la posizione del socio è autonoma e la pretesa nei suoi confronti non è stata validamente costituita secondo i presupposti di legge.
- Quando l’Amministrazione intende agire verso il socio di società estinta, deve distinguere tra accertamento definitivo del debito sociale e responsabilità del socio: non è legittimo utilizzare la cartella per richiedere al socio, in via personale, l’intero debito tributario della società senza rispettare i limiti legali della successione nei rapporti sociali.
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