Cassazione Civile, Ordinanza n. 23531/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La destinataria di un decreto di espulsione emesso dal prefetto di Udine ha proposto opposizione davanti al giudice di pace, deducendo di essersi recata in questura per presentare domanda di protezione internazionale e di non aver potuto formalizzarla; ha inoltre contestato la legittimità dell’espulsione, la mancanza di motivazione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata traduzione degli atti in lingua comprensibile. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione valorizzando il cd. foglio notizie, nel quale risultava una dichiarazione di non voler chiedere protezione internazionale e di conoscere la lingua inglese. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme del d.lgs. 25/2008 sulla protezione internazionale e omesso esame del fatto decisivo relativo al tentativo di presentare la domanda; 2) violazione dell’art. 13 d.lgs. 286/1998 e difetto di motivazione dell’espulsione; 3) violazione degli artt. 7, 8 e 21 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 4) violazione delle norme sulla traduzione degli atti e omesso esame del fatto che non conosceva italiano e inglese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato, ha dichiarato assorbito il secondo, ha rigettato il terzo e il quarto motivo. Ha cassato l’ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato al giudice di pace di Udine per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di pace avesse dato rilievo decisivo al foglio notizie in modo non pertinente rispetto alla funzione di quel modulo, senza verificare in concreto se alla ricorrente fosse stato impedito di presentare la domanda di protezione internazionale; tale omissione rendeva la motivazione inferiore al minimo costituzionale. Sono stati invece esclusi l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento espulsivo e la censura sulla traduzione, poiché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni rese nel foglio notizie circa la conoscenza della lingua italiana.
Norme richiamate
d.lgs. n. 25/2008, artt. 6, 7, 8, 10
Regolano la procedura di protezione internazionale; la questura ha poteri di registrazione e istruttoria nei limiti previsti, non potendo attribuire al foglio notizie valore sostitutivo o impeditivo rispetto alla presentazione della domanda.
La Corte lo indica come norma che attribuisce alla questura i soli poteri relativi all'istruttoria della domanda già presentata, con uso di modelli specifici diversi dal foglio notizie.
È la norma invocata per censurare la legittimità del decreto di espulsione; la censura viene dichiarata assorbita in quanto dipendente dall’esito del primo motivo.
Invocato per difetto di motivazione del provvedimento amministrativo; la censura resta assorbita.
artt. 7, 8 e 21 l. n. 241/1990
La Corte ribadisce che la comunicazione di avvio del procedimento non si estende alla procedura di espulsione dello straniero.
artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
In tema di espulsione amministrativa, l’Amministrazione deve provare la conoscenza da parte del destinatario della lingua in cui l’atto è tradotto; il giudice di merito valuta in concreto gli elementi probatori, compreso il foglio notizie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge invocata nei motivi del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo invocata nei motivi del ricorso.
Richiamato per la costituzione del prefetto ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Richiamato insieme alle altre norme sulla protezione internazionale per sostenere il dovere di consentire la presentazione della domanda.
Richiamato dalla Corte solo per distinguere il potere di trattenimento del richiedente asilo dalla questione oggetto di causa.
Richiamato solo per la disciplina del trattenimento del richiedente protezione internazionale, non oggetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, il giudice deve verificare in concreto se allo straniero sia stata impedita la presentazione della domanda di protezione internazionale; non è sufficiente attribuire valore decisivo al foglio notizie per desumerne una rinuncia alla protezione.
- Il cd. foglio notizie è un modulo informativo-amministrativo raccolto al rintraccio dello straniero e non può essere utilizzato come atto sostitutivo della procedura di presentazione della domanda di protezione internazionale, né come prova dirimente di una volontà negativa se tale dichiarazione è contestata e non adeguatamente contestualizzata.
- In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la comunicazione di avvio del procedimento ex l. 241/1990 non è dovuta.
- In tema di espulsione amministrativa, la traduzione dell’atto in lingua comprensibile è legittimamente effettuata in base alla conoscenza, da parte del destinatario, della lingua utilizzata; tale conoscenza è un fatto da accertare in concreto, sulla base degli elementi probatori raccolti, ivi comprese eventuali dichiarazioni rese nel foglio notizie.
- La motivazione del provvedimento giurisdizionale che ometta di confrontarsi con fatti decisivi e con le garanzie procedurali rilevanti in materia di protezione internazionale può risultare al di sotto del minimo costituzionale e giustificare la cassazione con rinvio.
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