Cassazione Civile, Ordinanza n. 16195/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Regione. Ha cassato la sentenza impugnata, ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c. e ha rigettato l’originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, rilevando che gli orientamenti giurisprudenziali decisivi si erano consolidati solo in corso di causa.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento e irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale relativa all’anno 2012. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l’atto ritenendo che fosse stato notificato oltre il termine del terzo anno successivo a quello di debenza del tributo, reputando applicabile un termine di prescrizione e considerando irrilevante la consegna del plico all’ufficio postale prima della scadenza. La Regione ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di notifica e dei termini di esercizio del potere impositivo e sanzionatorio, sostenendo che il termine dovesse qualificarsi come decadenziale e che, quindi, ai fini della tempestività, rilevasse la consegna dell’atto all’amministrazione postale prima della scadenza, indipendentemente dalla ricezione da parte del contribuente.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 953/1982 conv. in L. 53/1983
"l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1^ gennaio 1983 ... si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
il termine, nonostante il testo parli di prescrizione, è stato ricondotto alla logica della decadenza quando opera nella fase di accertamento e irrogazione della sanzione per tassa automobilistica.
art. 3 d.l. 2/1986 conv. in L. 60/1986
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla disciplina della notificazione e dei termini, senza autonoma elaborazione decisiva nel provvedimento.
"qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione"
il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione vale anche nel settore tributario e consente di considerare tempestiva la spedizione effettuata entro il termine.
richiamato quale esempio di disciplina decadenziale dell’accertamento tributario.
richiamato nel quadro normativo delle notificazioni a mezzo posta.
richiamato tra le norme sulla notificazione nel processo tributario.
"qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto"
la norma esprime espressamente la scissione degli effetti della notificazione anche per gli atti tributari.
"L'atto di contestazione ... ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ..."
richiamato per mostrare la distinzione tra fase di accertamento, soggetta a decadenza, e fase di riscossione/prescrizione delle sanzioni.
richiamato per affermare che la decadenza, a differenza della prescrizione, non è soggetta a sospensione né a interruzione.
utilizzato come base per la decisione nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel notificare un atto impositivo soggetto a termine decadenziale, ai fini del rispetto del termine rileva la consegna del plico all’agente postale o comunque l’attivazione tempestiva della procedura di notificazione da parte dell’ente, non la ricezione dell’atto da parte del destinatario.
- Il principio di scissione degli effetti della notificazione non è limitato agli atti processuali, ma si applica anche agli atti amministrativi e tributari di imposizione, salvo diverso espresso regime normativo.
- Quando una disposizione tributaria usa il termine "prescrizione" ma disciplina in realtà il tempo entro cui deve essere esercitato il potere di accertamento, il termine va ricondotto alla decadenza se la funzione della norma è quella di delimitare temporalmente l’esercizio del potere impositivo.
- La distinzione tra fase di accertamento e fase di riscossione è decisiva: il limite temporale per l’adozione dell’atto impositivo attiene alla decadenza, mentre la prescrizione riguarda la successiva esigibilità o riscossione del credito ormai definitivamente accertato.
- Il termine fissato per l’amministrazione deve essere interpretato in modo da consentirle l’intero arco temporale previsto dalla legge; la decadenza opera solo in caso di inerzia effettiva, non quando l’atto sia stato tempestivamente predisposto e affidato alla notificazione entro il termine.
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