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Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 5983 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti contestavano gli avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2000, fondati sull’incasso di assegni tratti dalla società M. s.a.s. e formalmente riferiti al pagamento di fatture emesse da A. s.r.l. Sostenevano che gli assegni fossero stati loro consegnati soltanto per l’incasso e la successiva restituzione delle somme, deducevano il difetto di motivazione degli avvisi e ritenevano insufficiente la mera disponibilità dei titoli a dimostrare l’esistenza di redditi imponibili. A.G. contestava inoltre l’imputazione delle somme a reddito d’impresa e l’applicazione della presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie, mentre tutti i ricorrenti lamentavano l’insufficiente valutazione della dichiarazione resa da Ar.G.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo nei confronti di A.P.A. e A.A. per intervenuto condono, cassando senza rinvio la sentenza nei loro confronti e lasciando le spese a carico della parte che le aveva anticipate. Quanto ad A.G., il ricorso è stato dichiarato integralmente inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure non confrontassero correttamente la motivazione della Commissione tributaria regionale: gli avvisi erano motivati, il rinvio alla segnalazione della Guardia di Finanza era legittimo poiché tale documentazione risultava allegata e conosciuta, l’imputazione a reddito d’impresa era stata spiegata con il riferimento all’attività svolta nello stesso settore della società M. s.a.s. e la contestazione sulle movimentazioni bancarie si fondava su un presupposto di fatto diverso da quello accertato. Anche la censura sull’omessa valutazione di elementi probatori è stata dichiarata inammissibile per mancata trascrizione e specifica localizzazione degli atti rilevanti. A.G. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Richiamata in tema di obbligo di motivazione degli atti amministrativi; la motivazione può risultare legittima quando espone le ragioni della pretesa e consente al contribuente di comprendere e contestare l’accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiamato per la motivazione degli avvisi di accertamento. È legittimo il rinvio alla documentazione della Guardia di Finanza, anche senza autonoma rielaborazione integrale da parte dell’Ufficio, quando gli elementi richiamati sono conosciuti o allegati all’atto e consentono un’effettiva difesa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    Impone la motivazione degli atti tributari e la conoscibilità degli elementi richiamati. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto rispettato tale requisito perché la segnalazione della Guardia di Finanza risultava allegata agli avvisi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7

    Prevede l’utilizzabilità dei dati relativi ai rapporti e alle movimentazioni bancarie nell’accertamento tributario, con una presunzione a carico del contribuente, il quale deve fornire una giustificazione concreta e documentata dell’irrilevanza reddituale delle somme.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Richiamato nell’ambito delle regole sull’accertamento delle persone fisiche, senza che la Corte abbia esaminato nel merito una specifica violazione, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato in relazione all’accertamento dei redditi d’impresa. La Corte ha ritenuto non censurabile la qualificazione delle somme, poiché l’avviso indicava l’attività d’impresa svolta da A.G. nello stesso settore della società coinvolta.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 (TUIR)

    Richiamato per l’inquadramento delle somme tra i redditi diversi percepiti da A.P.A. e A.A.; la Commissione regionale ha ritenuto sufficiente il riferimento espresso alla categoria normativa.

  • Art. 2697 c.c.

    Principio generale dell’onere della prova. Nel contesto delle presunzioni bancarie, il contribuente deve dimostrare l’estraneità delle somme alla formazione del reddito imponibile mediante elementi specifici e riscontri documentali.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi del ricorso per cassazione per violazione di legge e omessa motivazione. Le censure sono state dichiarate inammissibili perché fondate su fatti diversi da quelli accertati o perché non indicavano e trascrivevano adeguatamente gli elementi processuali decisivi.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un verbale o a una segnalazione della Guardia di Finanza, purché il documento sia allegato o comunque conoscibile dal contribuente e l’atto renda comprensibile la pretesa fiscale.
  • Quando l’Amministrazione utilizza dati bancari o assegni incassati dal contribuente, la mera disponibilità o movimentazione delle somme può attivare una presunzione reddituale; spetta quindi al contribuente fornire una spiegazione documentata, non soltanto una dichiarazione di terzi.
  • La prova della restituzione di somme ricevute per conto altrui deve essere corroborata da riscontri oggettivi, come estratti conto, prelievi corrispondenti, ricevute o altra documentazione coerente.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che il giudice abbia ignorato una prova: occorre indicare con precisione il contenuto dell’elemento, trascriverlo quando necessario e specificare dove sia stato prodotto nel processo.
  • Le doglianze di legittimità devono confrontarsi con la motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito; se partono da un presupposto fattuale diverso, possono essere dichiarate inammissibili senza esame nel merito.
  • Per contestare l’imputazione a reddito d’impresa è necessario dimostrare concretamente perché le somme non siano collegate all’attività esercitata; il riferimento nell’avviso all’attività economica e al settore operativo può essere ritenuto sufficiente se coerente con gli elementi acquisiti.
  • Un condono o altra definizione agevolata può determinare l’estinzione del processo limitatamente ai contribuenti che vi hanno aderito, mentre il giudizio può proseguire autonomamente nei confronti degli altri coobbligati o ricorrenti.

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