Sentenza del 25/03/2016 n. 25 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
Irpef - Plusvalenze immobiliari - Imposte di registro e ipocatastaliI°.- Cessione di fabbricato con terreni pertinenziali - Successiva demolizione del fabbricato- Riqualificazione del contratto come cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria - Plusvalenza tassabile - Esclusione.II° Contestazione di fattispecie elusiva - Fattispecie non riconducibile alle ipotesi dell'art. 37 bis D.P.R. 6007/3, ma al divieto generale dell' abuso del diritto - Contraddittorio preventivo - E' obbligatorio a pena di nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tassazione, ai fini IRPEF, della plusvalenza realizzata mediante la cessione di un fabbricato con terreni pertinenziali. L’Amministrazione aveva riqualificato l’operazione come cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, valorizzando il fatto che il fabbricato fosse stato successivamente demolito. Era inoltre stata contestata una fattispecie elusiva o abusiva senza il preventivo contraddittorio con il contribuente.
La decisione
La riqualificazione è stata esclusa: la cessione di un terreno sul quale esiste già un fabbricato non genera la plusvalenza tassabile prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del D.P.R. 917/1986, anche se il fabbricato viene demolito successivamente. È stata inoltre affermata l’illegittimità della contestazione dell’abuso del diritto effettuata senza preventiva richiesta di chiarimenti e senza il rispetto del termine dilatorio previsto dall’articolo 37-bis, comma 4, del D.P.R. 600/1973. L’atto impositivo deve quindi essere annullato, con esito favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Articolo 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La norma non si applica alla cessione di un terreno sul quale già insiste un fabbricato, anche quando quest’ultimo venga demolito dopo la vendita; la successiva demolizione non trasforma retroattivamente l’oggetto della cessione in un terreno edificabile.
Articolo 37-bis, D.P.R. 600/1973
L’Amministrazione deve richiedere chiarimenti al contribuente e osservare il termine dilatorio previsto dal comma 4.
Quando viene contestata una fattispecie elusiva riconducibile all’articolo 37-bis, il preventivo contraddittorio costituisce una garanzia essenziale e la sua omissione comporta la nullità dell’atto.
Principio generale del divieto di abuso del diritto
Anche quando la fattispecie non rientra formalmente nelle ipotesi tipiche dell’articolo 37-bis, la contestazione dell’abuso del diritto richiede comunque il rispetto del contraddittorio preventivo e del termine concesso al contribuente per fornire chiarimenti.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione della plusvalenza, l’oggetto della cessione deve essere valutato al momento dell’atto: la successiva demolizione di un fabbricato non modifica retroattivamente la natura del bene venduto.
- La cessione di un fabbricato con area pertinenziale non può essere automaticamente riqualificata come cessione di terreno edificabile solo perché l’edificio viene demolito dopo la vendita.
- La contestazione di elusione o abuso del diritto richiede, di regola, un contraddittorio preventivo effettivo: il contribuente deve poter conoscere i rilievi dell’Amministrazione e fornire chiarimenti prima dell’emissione dell’atto.
- La violazione del contraddittorio e del termine dilatorio previsto dalla legge può determinare la nullità dell’accertamento, anche quando l’Amministrazione invochi il generale principio antiabuso anziché una specifica fattispecie elusiva.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere la reale natura del bene al momento della vendita, la presenza di un fabbricato e delle sue pertinenze, la disciplina urbanistica vigente e il rispetto delle garanzie procedimentali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 25 mar 2016Sentenza del 25/03/2016 n. 1531 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →