Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 138 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Non Disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione 28.000 euro ritenuti compensi professionali percepiti extracontabilmente dalla DS S.p.A. L'accertamento si fondava sul rinvenimento, presso il legale rappresentante della società, di chiavette USB contenenti una contabilità parallela con annotazioni puntuali di pagamenti in nero al professionista. Il ricorrente ha contestato il difetto di motivazione dell'avviso, la violazione dell'art. 12 della legge n. 212/2000 e dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo inoltre che le risultanze dell'indagine svolta nei confronti della società non gli fossero state comunicate e che le annotazioni potessero derivare da intenti calunniosi o ricattatori.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado e la legittimità dell'accertamento. Il giudice ha ritenuto che la contabilità extracontabile costituisse un elemento presuntivo grave, preciso e concordante, ulteriormente corroborato dall'esistenza di un rapporto professionale ufficiale tra il contribuente e la società e dalla corrispondenza temporale e quantitativa delle annotazioni. L'avviso è stato considerato autonomamente e adeguatamente motivato, anche senza allegazione integrale del PVC relativo alla società, poiché riportava i fatti essenziali e il relativo ragionamento probatorio. Il contribuente non ha fornito elementi contrari sufficientemente idonei: le argomentazioni sulla mancata copertura assicurativa e sui possibili intenti calunniosi sono state ritenute mere illazioni. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La censura fondata su tale disposizione non è stata accolta. La decisione ha ritenuto che l'accertamento fosse stato emesso sulla base di elementi legittimamente acquisiti e senza violazione delle garanzie dedotte dal contribuente.

  • Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa fiscale e di esercitare il diritto di difesa. È stata ritenuta sufficiente una motivazione autonoma che descrivesse il rinvenimento della contabilità parallela, il suo contenuto e il collegamento con la contabilità ufficiale, senza necessità di allegare un PVC sostanzialmente ripetitivo.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La contabilità extracontabile o contabilità in nero può costituire una presunzione grave, precisa e concordante idonea a fondare un accertamento induttivo, anche nei confronti dei percipienti dei compensi annotati. In presenza di tali elementi, spetta al contribuente fornire una prova contraria concreta e documentata.

  • Art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione è stata richiamata come base normativa dell'attività di accertamento e della relativa motivazione.

  • Artt. 2709 e seguenti del codice civile

    Secondo il principio richiamato dalla sentenza, rientrano nella nozione sostanziale di scritture contabili anche appunti, brogliacci e documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente operazioni d'impresa o rappresentino il risultato economico dell'attività.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 16 novembre 2011, n. 24051

    "La contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600".

    La pronuncia è stata utilizzata per confermare che la contabilità parallela può legittimare l'accertamento induttivo anche da sola, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Massime di principio

  • Annotazioni extracontabili dettagliate, rinvenute nella disponibilità dell'imprenditore o della società, possono avere valore probatorio anche se contenute in supporti informali come appunti, brogliacci o chiavette USB.
  • La contabilità parallela assume maggiore forza indiziaria quando coincide con rapporti contrattuali ufficiali, pagamenti regolarmente contabilizzati e dati temporali o quantitativi verificabili.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem senza allegare integralmente altri atti, purché riporti autonomamente i fatti essenziali, le fonti della pretesa e il ragionamento che collega gli elementi alla maggiore imposta.
  • Di fronte a una presunzione qualificata dell'Amministrazione finanziaria, non sono normalmente sufficienti contestazioni generiche, ipotesi di calunnia o argomentazioni astratte: occorrono prove documentali o circostanze specifiche idonee a dimostrare l'inesistenza o l'erroneità dei compensi contestati.
  • Il fatto che un pagamento in nero possa determinare conseguenze assicurative o contrattuali non esclude, di per sé, la sua effettiva corresponsione.
  • La mancata impugnazione o contestazione, da parte del contribuente, dei rapporti contrattuali o delle risultanze relative alla società erogante può indebolire la difesa contro il recupero dei compensi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.