Sentenza del 25/03/2016 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Abitazione principale - Luogo diverso dalla residenza anagrafica - Possibilità - Sussiste - Onere della prova a carico del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di qualificare come abitazione principale un immobile situato in un luogo diverso da quello della residenza anagrafica. Il contribuente sosteneva che l'immobile costituisse comunque la propria dimora abituale e chiedeva il riconoscimento del relativo trattamento agevolato. La residenza anagrafica rileva come presunzione semplice, ma non impedisce al contribuente di dimostrare, con elementi concreti e idonei, che la dimora abituale sia stabilita altrove.
La decisione
La sentenza ha affermato che, in tema di ICI, l'abitazione principale non coincide necessariamente e in modo inderogabile con il luogo della residenza anagrafica. La coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale costituisce soltanto una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria. Tuttavia, l'onere di dimostrare che l'immobile sia effettivamente la dimora abituale grava sul contribuente. L'esito concreto della controversia non è espressamente indicato nel testo fornito.
Norme richiamate
D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2
La nozione di abitazione principale ai fini ICI non è necessariamente vincolata alla residenza anagrafica: quest'ultima costituisce una presunzione semplice, che può essere superata dal contribuente attraverso prova contraria della dimora abituale in un diverso luogo.
Cassazione, sentenza n. 12050/2010
Conferma il principio secondo cui la residenza anagrafica non ha valore assoluto e può essere superata da una prova concreta dell'effettiva abitazione principale.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali per l'abitazione principale, la residenza anagrafica costituisce normalmente un elemento presuntivo, ma non sempre decisivo.
- Il contribuente che invoca l'agevolazione per un immobile diverso da quello della residenza anagrafica deve fornire una prova concreta, coerente e documentata della dimora abituale nell'immobile.
- La mera dichiarazione del contribuente non è generalmente sufficiente: possono essere rilevanti consumi di utenze, composizione del nucleo familiare, effettivo utilizzo dell'immobile e altri elementi oggettivi.
- In assenza di prova contraria adeguata, l'amministrazione può fare riferimento alla residenza anagrafica per individuare l'abitazione principale.
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