Sentenza del 25/03/2016 n. 239 - Comm. Trib. Prov. Brescia
CONTRIBUTO UNIFICATO - ONLUS - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che il contributo unificato è dovuto anche dalle ONLUS, poiché l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal d.P.R. 642/1972 riguarda gli atti amministrativi e non si estende agli atti giudiziari né sostituisce il diverso obbligo di pagamento del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ONLUS contestava la debenza del contributo unificato, ritenendo che l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per gli enti non lucrativi ai sensi del d.P.R. 642/1972 potesse estendersi anche agli atti e ai procedimenti giudiziari.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
L'esenzione dall'imposta di bollo riconosciuta alle ONLUS è stata interpretata restrittivamente: riguarda gli atti amministrativi previsti dalla disciplina e non comprende gli atti giudiziari.
Contributo unificato per gli atti giudiziari
Il contributo unificato costituisce un prelievo distinto dall'imposta di bollo e deve essere corrisposto anche dagli enti esenti dal bollo, salvo una specifica esenzione prevista dalla normativa sul contributo stesso.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali non possono essere estese per analogia a tributi o obblighi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- L'esenzione dall'imposta di bollo non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato per l'accesso alla giustizia.
- Per verificare se un ente non lucrativo sia esente dal contributo unificato occorre individuare una disposizione specifica riferita a tale contributo e non fare affidamento sulla sola qualifica di ONLUS o sull'esenzione dal bollo.
- In assenza di una previsione normativa espressa, gli atti giudiziari depositati da una ONLUS restano soggetti al pagamento del contributo unificato.
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