Sentenza del 25/03/2016 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IRPEF - Assegno di mantenimento - Periodicità - Modifica condizioni - Transazione coniugi - Canoni leasing - Imponibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la natura imponibile ai fini IRPEF delle somme attribuite a un ex coniuge nell'ambito della separazione personale. In particolare, i coniugi avevano regolato i propri rapporti economici non mediante un assegno periodico tradizionale, ma attraverso l'acquisto di un immobile o di una vettura, con il pagamento dei relativi canoni di leasing. La questione era stabilire se tali canoni potessero essere considerati estranei all'obbligo di mantenimento per la loro forma e per l'assenza di periodicità tipica dell'assegno.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che i canoni di leasing versati per l'acquisto dell'auto fossero collegati all'obbligo di mantenimento e, pertanto, imponibili ai fini IRPEF. Ai fini della qualificazione fiscale non è determinante soltanto la periodicità tipica dell'assegno di mantenimento: rileva anche la funzione economica concreta attribuita alle somme nell'accordo tra i coniugi. La regolazione transattiva dei rapporti economici non esclude quindi l'imponibilità quando i versamenti sostituiscono o attuano l'obbligo di mantenimento.
Norme richiamate
IRPEF
Le somme percepite dall'ex coniuge in attuazione dell'obbligo di mantenimento sono imponibili quando, anche se corrisposte attraverso modalità diverse dall'assegno periodico, conservano una funzione sostanzialmente alimentare o di mantenimento.
Disciplina civilistica dell'assegno di mantenimento tra coniugi separati
La qualificazione dell'erogazione dipende dalla sua funzione concreta e dal collegamento con l'obbligo di mantenimento, non esclusivamente dalla forma giuridica utilizzata o dalla periodicità dei pagamenti.
Massime di principio
- Per valutare l'imponibilità di un'attribuzione tra coniugi separati o divorziati occorre considerare la sua funzione economica sostanziale, non soltanto la denominazione o la modalità formale di pagamento.
- Un accordo transattivo o una regolazione patrimoniale una tantum può essere fiscalmente assimilata a un assegno di mantenimento se realizza, in concreto, il soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento.
- Pagamenti destinati all'acquisto o al godimento di un bene, compresi i canoni di leasing, possono essere imponibili se risultano sostitutivi o attuativi delle somme dovute per il mantenimento dell'ex coniuge.
- La mancanza della periodicità tipica dell'assegno non è sufficiente, da sola, a escludere l'imponibilità: devono essere esaminati l'accordo tra le parti, la causa dell'attribuzione e il collegamento con gli obblighi familiari.
- Per determinare il trattamento fiscale è essenziale documentare chiaramente se l'attribuzione costituisce trasferimento patrimoniale autonomo oppure adempimento, anche indiretto, dell'obbligo di mantenimento.
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