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Sentenza

Sentenza del 25/03/2016 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Brescia

IRPEF - Assegno di mantenimento - Periodicità - Modifica condizioni - Transazione coniugi - Canoni leasing - Imponibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la natura imponibile ai fini IRPEF delle somme attribuite a un ex coniuge nell'ambito della separazione personale. In particolare, i coniugi avevano regolato i propri rapporti economici non mediante un assegno periodico tradizionale, ma attraverso l'acquisto di un immobile o di una vettura, con il pagamento dei relativi canoni di leasing. La questione era stabilire se tali canoni potessero essere considerati estranei all'obbligo di mantenimento per la loro forma e per l'assenza di periodicità tipica dell'assegno.

La decisione

La sentenza ha ritenuto che i canoni di leasing versati per l'acquisto dell'auto fossero collegati all'obbligo di mantenimento e, pertanto, imponibili ai fini IRPEF. Ai fini della qualificazione fiscale non è determinante soltanto la periodicità tipica dell'assegno di mantenimento: rileva anche la funzione economica concreta attribuita alle somme nell'accordo tra i coniugi. La regolazione transattiva dei rapporti economici non esclude quindi l'imponibilità quando i versamenti sostituiscono o attuano l'obbligo di mantenimento.

Norme richiamate

  • IRPEF

    Le somme percepite dall'ex coniuge in attuazione dell'obbligo di mantenimento sono imponibili quando, anche se corrisposte attraverso modalità diverse dall'assegno periodico, conservano una funzione sostanzialmente alimentare o di mantenimento.

  • Disciplina civilistica dell'assegno di mantenimento tra coniugi separati

    La qualificazione dell'erogazione dipende dalla sua funzione concreta e dal collegamento con l'obbligo di mantenimento, non esclusivamente dalla forma giuridica utilizzata o dalla periodicità dei pagamenti.

Massime di principio

  • Per valutare l'imponibilità di un'attribuzione tra coniugi separati o divorziati occorre considerare la sua funzione economica sostanziale, non soltanto la denominazione o la modalità formale di pagamento.
  • Un accordo transattivo o una regolazione patrimoniale una tantum può essere fiscalmente assimilata a un assegno di mantenimento se realizza, in concreto, il soddisfacimento dell'obbligo di mantenimento.
  • Pagamenti destinati all'acquisto o al godimento di un bene, compresi i canoni di leasing, possono essere imponibili se risultano sostitutivi o attuativi delle somme dovute per il mantenimento dell'ex coniuge.
  • La mancanza della periodicità tipica dell'assegno non è sufficiente, da sola, a escludere l'imponibilità: devono essere esaminati l'accordo tra le parti, la causa dell'attribuzione e il collegamento con gli obblighi familiari.
  • Per determinare il trattamento fiscale è essenziale documentare chiaramente se l'attribuzione costituisce trasferimento patrimoniale autonomo oppure adempimento, anche indiretto, dell'obbligo di mantenimento.

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