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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41373/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Una società committente aveva agito in giudizio per far dichiarare insussistente il credito contributivo e sanzionatorio vantato dall'INPS in relazione a un rapporto di appalto eseguito tra il 2011 e il 2013. Il credito era stato richiesto dall'INPS, con verbale notificato nel 2016, nei confronti della committente quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, per contributi previdenziali e sanzioni civili non versati dall'appaltatrice. I giudici di merito avevano ritenuto che l'azione dell'INPS fosse decaduta perché non promossa entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e delle successive modifiche, sostenendo che la decadenza biennale riguardi solo i lavoratori e non gli enti previdenziali, i quali, per il recupero dei contributi, sarebbero soggetti alla sola prescrizione. La società resistente ha contestato tale impostazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, affermando che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003 non si applica all'azione dell'ente previdenziale nei confronti del committente responsabile solidale, il quale resta soggetto alla sola prescrizione. Per questa ragione la sentenza della Corte d'appello di Torino è stata cassata con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni rimaste assorbite e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime della responsabilità solidale negli appalti, la decadenza biennale prevista dall'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 non si estende automaticamente all'azione degli enti previdenziali per il recupero dei contributi, salvo espressa previsione normativa.
  • L'obbligazione contributiva ha natura autonoma e distinta rispetto all'obbligazione retributiva: il fatto che il lavoratore possa agire per le retribuzioni non implica che l'INPS sia soggetto al medesimo termine decadenziale.
  • La disciplina della solidarietà nell'appalto va letta in coerenza con la funzione di tutela previdenziale: un'interpretazione che lasci sopravvivere il credito retributivo ma estingua quello contributivo per inerzia dell'ente sarebbe sistematicamente incongrua.
  • Le modifiche legislative che incidono sul perimetro oggettivo della responsabilità solidale, come l'esclusione delle sanzioni civili, non incidono di per sé sul regime dei termini per far valere la pretesa contributiva.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è univoca e consolidata sulla questione, non sussistono automaticamente i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite o per una trattazione in pubblica udienza.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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