Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12366/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti a un avvocato per l’assistenza prestata a una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la schermata SICID non dimostrasse l’effettiva comunicazione nelle forme di rito; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., perché il giudice avrebbe trascurato l’attestazione del direttore amministrativo della Procura, secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e non avrebbe potuto gravare il Pubblico Ministero della prova della data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare, la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per totale carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa. Ha poi aggiunto che, comunque, l’opposizione era tardiva anche a prescindere dal tema della rituale comunicazione: il decreto di liquidazione risaliva al 21 settembre 2018 e l’opposizione era stata proposta nel 2020, oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al rito dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 e art. 15 d.lgs. 150/2011. Perciò, anche ove la comunicazione fosse stata irregolare, il provvedimento era ormai definitivo e non più esaminabile nel merito. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva dell’intimato, e nessun raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    Prevede l’opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; il rimedio è soggetto ai termini di impugnazione applicabili al procedimento.

  • art. 84 D.P.R. 115/2002

    Rende impugnabile il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato mediante opposizione ex art. 170.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    Disciplina il rito dell’opposizione contro i decreti di liquidazione nel quadro del rito sommario speciale.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata per contestare la presunta irregolarità della comunicazione del decreto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la distribuzione dell’onere della prova in ordine alla comunicazione o conoscenza dell’atto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    In mancanza di notificazione o comunicazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione; tale termine è riferibile anche all’opposizione ex d.lgs. 150/2011.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma sul rito camerale richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata per la trattazione del ricorso.

  • art. 35 d.lgs. 149/2022

    Richiamato per l’applicazione ratione temporis del testo dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato; nel caso concreto la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato tramite il precedente della Corte costituzionale per qualificare il decreto di liquidazione come equiparabile a ordinanza appellabile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando difetti la sommaria esposizione dei fatti di causa, perché la Corte deve poter ricostruire chiaramente il quadro sostanziale e processuale della controversia.
  • L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va proposta, di regola, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza di tale comunicazione o notificazione opera il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..
  • Se l’opposizione è proposta oltre il termine lungo applicabile, il provvedimento è divenuto definitivo e non è più scrutinabile nel merito, a prescindere dalle contestazioni sulla ritualità della comunicazione.
  • Ai fini della tempestività dell’opposizione contro il decreto di liquidazione, la contestazione sulla regolare comunicazione può diventare irrilevante quando la tardività risulti comunque certa per il superamento del termine lungo di impugnazione.
  • La disciplina dell’opposizione ai decreti di liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato si coordina con il rito sommario speciale e con i principi generali sulle impugnazioni quanto ai termini di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.