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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18954/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l'Amministrazione finanziaria contestava a una società petrolifera il trattamento contabile e la deducibilità ai fini IRAP dei differenziali negativi derivanti da contratti derivati swap su greggio e prodotti petroliferi. L'Ufficio sosteneva che tali strumenti, pur utilizzati per copertura del rischio di oscillazione dei prezzi, conservassero natura di operazioni finanziarie e dovessero essere iscritti tra le componenti finanziarie del conto economico, quindi escluse dalla base imponibile IRAP. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso; la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva tre censure: violazione degli artt. 2425 e 2427-bis c.c. e dell'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 per avere la CTR qualificato come 'gestione caratteristica' operazioni che restano finanziarie; violazione degli artt. 109 e 112 d.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 5 e 11 d.lgs. n. 446/1997 per avere applicato il principio di simmetria fiscale dell'IRES a una questione diversa, ovvero l'inclusione dei derivati nella gestione caratteristica; ulteriore violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 per avere richiamato una risoluzione amministrativa ritenuta non pertinente. La contribuente eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di una pretesa autonoma ratio decidendi, basata sulla mancanza di riscontro documentale, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità della questione trattata. La ratio decisiva è che il differenziale negativo di uno swap su commodities, anche se stipulato per copertura, resta un onere finanziario e va imputato alla lett. C) dell'art. 2425 c.c.; di conseguenza non entra nella base imponibile IRAP determinata sulle voci A) e B) del conto economico ex art. 5 d.lgs. n. 446/1997. È stato ritenuto improprio il richiamo all'art. 112 d.P.R. n. 917/1986, norma concernente l'IRES e non idonea a mutare la natura finanziaria dell'operazione.

Norme richiamate

  • art. 2425 c.c.

    i proventi e gli oneri dei contratti derivati finanziari vanno iscritti nella sezione C del conto economico; se restano in tale sezione, non concorrono alla base imponibile IRAP determinata sulle voci A) e B).

  • art. 2427-bis c.c.

    la norma valorizza la natura finanziaria degli strumenti derivati, anche quando collegati a merci; la funzionalizzazione a copertura non ne muta la qualificazione finanziaria, salvo l'ipotesi di consegna fisica della merce.

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    la base imponibile IRAP si determina sulla differenza tra valore e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione dei componenti collocati nella lettera C).

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo per la soluzione della controversia IRAP esaminata dalla Corte.

  • art. 112 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    disciplina il principio di simmetria ai fini IRES; non è applicabile per qualificare i derivati come componenti della gestione caratteristica ai fini IRAP e non incide sulla loro natura finanziaria.

  • art. 11 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    richiamato unitamente alle altre norme IRAP dalla ricorrente, senza che la Corte ne fondi la decisione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, cassata la sentenza impugnata, di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, comma 2-ter, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    gli strumenti derivati, ivi compresi i derivati su merci, sono ricompresi tra gli strumenti finanziari; i derivati su merci restano tali, salvo specifiche ipotesi di consegna fisica.

Massime di principio

  • I contratti swap e, più in generale, gli strumenti derivati hanno natura finanziaria anche quando siano stipulati con finalità di copertura del rischio di oscillazione dei prezzi di merci; la destinazione economica dello strumento non ne altera la qualificazione giuridico-contabile.
  • Ai fini dell'IRAP, rilevano solo i componenti iscritti nelle voci A) e B) dell'art. 2425 c.c.; gli oneri e proventi da derivati finanziari, collocati nella voce C), restano esclusi dalla base imponibile.
  • Il richiamo a regole fiscali proprie dell'IRES, come il principio di simmetria dell'art. 112 d.P.R. n. 917/1986, non consente di attrarre nella gestione caratteristica componenti che conservano natura finanziaria ai fini IRAP.
  • Nei derivati su merci, solo l'ipotesi in cui il regolamento avvenga mediante consegna fisica del sottostante può giustificare un diverso inquadramento rispetto alla mera liquidazione del differenziale in denaro.

Come è indicizzato

MaterieIRAPContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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