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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25326/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno 2010, emessa a seguito di controllo automatizzato, e in primo grado aveva ottenuto accoglimento. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) violazione dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’Ufficio non potesse iscrivere a ruolo per il 2010 un credito IVA riferito al 2007; 2) violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633/1972 e 2, commi 8-bis e 8-ter, d.P.R. n. 322/1998, deducendo l’erronea applicazione di una disciplina delle dichiarazioni integrative che riguarderebbe solo redditi e IRAP e non l’IVA, e comunque la tempestività della rettifica nel termine utile per l’IVA; richiamava inoltre l’art. 5 d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 22/2016, sul termine unico per la rettifica; 3) violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 472/1997 e 8 d.lgs. n. 546/1992, contestando le sanzioni per l’obiettiva incertezza normativa in materia di dichiarazioni integrative. Successivamente, con memoria, il ricorrente chiedeva però dichiararsi l’estinzione del giudizio per aver aderito alla definizione delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022, producendo domanda, PEC e quietanza di pagamento.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha preso atto dell’avvenuta definizione della controversia tributaria pendente in Cassazione ai sensi dell’art. 5 l. n. 130/2022. Poiché l’atto impositivo era compreso nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.l. n. 13/2023 e non risultava alcun diniego ex comma 11 dell’art. 5 cit., la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La regolare definizione di una controversia tributaria pendente in Cassazione ai sensi della disciplina agevolativa determina l’estinzione del giudizio, quando l’atto impositivo rientra nell’elenco trasmesso dall’Amministrazione e non risulti un diniego nei termini previsti.
  • Quando interviene l’estinzione del processo per definizione agevolata, la Corte non affronta i motivi di ricorso nel merito, poiché viene meno l’interesse alla decisione sulle censure proposte.
  • La prova dell’avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata può essere data mediante la domanda, la ricevuta di trasmissione e la quietanza di pagamento, unitamente alla verifica dell’inserimento dell’atto nell’elenco ministeriale/amministrativo previsto dalla legge.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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