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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22329/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una struttura ospedaliera privata a una medico anestesista, contestandole di aver rifiutato di partecipare a un intervento chirurgico urgente durante il proprio turno ordinario di servizio, pretendendo un ordine scritto e invocando un preteso esonero da quelle prestazioni. In primo grado la lavoratrice aveva ottenuto tutela reintegratoria; in opposizione il Tribunale aveva poi rigettato le sue domande; la Corte d’appello, decidendo sul reclamo della lavoratrice, aveva riformato parzialmente la decisione dichiarando illegittimo il licenziamento, ma ritenendo non applicabile la tutela reintegratoria e accordando un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. La fondazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto la violazione delle norme sulla proporzionalità della sanzione disciplinare e sul recesso per giusta causa, sostenendo che la Corte territoriale avesse sottovalutato la gravità della condotta, l’urgenza dell’intervento, i reiterati rifiuti opposti e l’impatto organizzativo; inoltre ha denunciato violazione delle regole sull’onere della prova e il preteso uso di prove non dedotte, contestando l’accertamento del contesto lavorativo valorizzato dai giudici di merito. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: ha sostenuto che, una volta ritenuto illegittimo il licenziamento per sproporzione, la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav., sul presupposto che il fatto rientrasse tra le condotte punibili con sanzione conservativa secondo il CCNL; in subordine ha denunciato omessa pronuncia su tale domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della fondazione, perché le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio di proporzionalità, attività riservate al giudice di merito. Ha poi rigettato il ricorso incidentale della lavoratrice, ritenendo che la Corte d’appello avesse correttamente applicato l’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970, limitandosi a ravvisare la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto accertato, senza però ricondurre la condotta a una specifica previsione sanzionatoria conservativa del contratto collettivo; è stata esclusa anche l’omessa pronuncia, perché il reclamo non aveva devoluto in modo specifico la questione della sussunzione del fatto in una tipica ipotesi contrattuale di sanzione conservativa. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 48 ss., L. n. 92/2012

    richiamato quale rito applicato alla domanda della lavoratrice in materia di licenziamento.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato in tema di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto all’addebito.

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale come norma sul licenziamento per giusta causa.

  • art. 1 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente principale nel quadro della disciplina del recesso datoriale.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    richiamato dalla ricorrente principale nel quadro del giustificato motivo di licenziamento.

  • art. 56 CCNL ARIS ANMIRS

    richiamato dalla ricorrente principale quale fonte collettiva rilevante per la disciplina disciplinare.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare l’apprezzamento delle prove da parte della Corte d’appello.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che le doglianze integrassero vizi di legittimità, poiché miravano a rivalutare il merito.

  • art. 18, commi 4 e 5, L. n. 300/1970

    la Corte ha ritenuto applicabile il comma 5, perché la sanzione espulsiva è stata giudicata sproporzionata rispetto al fatto accertato, senza però accertare che la condotta rientrasse in una specifica previsione contrattuale di sanzione conservativa richiesta dal comma 4.

  • art. 55 CCNL A.R.I.S. - A.N.M.I.R.S. 1998 - 2001

    richiamato dalla lavoratrice in ricorso incidentale come fonte che avrebbe dovuto condurre alla tutela reintegratoria, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza in quanto questione nuova e non specificamente devoluta.

  • art. 72 CCNL Area Sanità 2016-2018

    richiamato dalla lavoratrice ma ritenuto non pertinente perché relativo a un contratto collettivo diverso da quello applicato al rapporto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità perché la decisione di merito si era comunque pronunciata sulla domanda di illegittimità del licenziamento per sproporzione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla proporzionalità della sanzione disciplinare in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa: l’apprezzamento del materiale istruttorio resta riservato al giudice di merito.
  • La legittimità del licenziamento disciplinare va valutata alla luce della concreta gravità del fatto e del principio di proporzionalità; tuttavia la tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. richiede non solo che la sanzione espulsiva sia sproporzionata, ma anche che il fatto sia specificamente sussumibile in una previsione del contratto collettivo o del codice disciplinare che preveda una sanzione conservativa.
  • La sola allegazione, in cassazione, di norme collettive o di ipotesi disciplinari astratte non è sufficiente se la questione non è stata specificamente devoluta nei precedenti gradi di merito e non è individuata con precisione la previsione applicabile al caso concreto.
  • L’omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice abbia davvero trascurato una domanda o un’eccezione autonomamente proposta; non sussiste se la decisione abbia comunque esaminato e deciso la questione sostanziale posta dalla parte, anche implicitamente.
  • Quando il giudice di merito motiva la non proporzionalità del licenziamento valorizzando una pluralità di elementi fattuali, la censura di legittimità deve confrontarsi puntualmente con tale ratio decidendi e non con una ricostruzione alternativa dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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