Cassazione Civile, Ordinanza n. 22287/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di una comunità montana aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittimo inquadramento nel V livello del CCNL forestali disposto con determina del commissario liquidatore, sostenendo di avere diritto all’inquadramento nel VI livello e al conseguente trattamento economico. La Corte d’Appello, riformando il primo grado, aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e aveva rimesso le parti al giudice di primo grado, compensando le spese di entrambi i gradi per la particolarità della questione trattata. Il ricorrente ha impugnato solo il capo sulle spese, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., assumendo che la compensazione non fosse sorretta da alcuna delle ipotesi legali previste, poiché non vi sarebbe stata soccombenza reciproca né novità o peculiarità della questione, né gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, perché la doglianza mirava in realtà a contestare nel merito la valutazione della Corte territoriale circa la peculiarità della questione trattata. Tale apprezzamento è stato qualificato come rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro sulla regola della soccombenza nelle spese di lite
richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ne conferma la rimessione al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti previsti dalla norma
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per censurare la motivazione sulla compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata come novella che ha ristretto i presupposti per la compensazione delle spese
Massime di principio
- La statuizione di compensazione delle spese per peculiarità della questione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o di violazione dei canoni legali applicabili.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una censura di merito volta a contestare l’apprezzamento discrezionale del giudice sulla sussistenza dei presupposti della compensazione delle spese.
- In tema di spese processuali, dopo la riforma del 2009, la compensazione richiede che il giudice dia conto dei presupposti previsti dalla legge; tuttavia, una volta che la motivazione si collochi entro tali margini, la relativa valutazione non è liberamente riesaminabile in sede di legittimità.
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