Cassazione Civile, Ordinanza n. 22286/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di pubblico impiego alle dipendenze di un comune. Il dipendente, titolare di una posizione organizzativa, aveva ottenuto in primo grado la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive perché, dal 2011, la retribuzione di posizione era stata quantificata in misura inferiore ai minimi contrattuali. La corte d'appello aveva riformato solo in parte la decisione, ritenendo ammissibile l'appello del comune e limitando la condanna a un importo minore, sul presupposto che non fosse stato impugnato un capo della sentenza di primo grado relativo alla discrasia tra criteri di graduazione delle posizioni organizzative e importanza della posizione del dipendente. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 329, 342, 346 e 434 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto ammissibile l'appello del comune e per non avere riconosciuto il giudicato interno su una statuizione che assumeva autonoma portata decisoria. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e violazione dei canoni di correttezza e buona fede e delle clausole collettive del comparto, sostenendo che la documentazione in atti dimostrava lo scostamento dell'ente dai criteri di determinazione del valore economico della posizione organizzativa in precedenza fissati unilateralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo formatosi il giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa alla discrasia tra il criterio di graduazione delle posizioni organizzative e l'importanza della posizione del ricorrente. Ha quindi affermato che tale statuizione costituiva autonoma ratio decidendi e che il comune non l'aveva specificamente censurata in appello. Da ciò deriva la nullità della sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso o comunque ridimensionato tale effetto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
richiamato per la formazione del giudicato interno in caso di mancata impugnazione di una statuizione autonoma
art. 342 c.p.c.
invocato in relazione ai requisiti di specificità dell'atto di appello
art. 346 c.p.c.
richiamato per le domande ed eccezioni non riproposte in appello
art. 434 c.p.c.
richiamato per i requisiti dell'appello e la specificità dei motivi
art. 112 c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/omessa pronuncia e della corretta delimitazione del thema decidendum
art. 1175 c.c.
richiamato come parametro di correttezza nell'esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro pubblico
art. 1375 c.c.
richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro
art. 10 CCNL per il comparto Regioni e Autonomie Locali del 31.3.1999
richiamato quale fonte collettiva rilevante per la determinazione della retribuzione di posizione
art. 10 del CCNL del 22.1.2004 per il comparto Regioni e Autonomie Locali
richiamato quale fonte collettiva rilevante per la disciplina delle posizioni organizzative
Massime di principio
- La statuizione di primo grado che accerti una discrasia tra i criteri di graduazione delle posizioni organizzative e la concreta posizione del dipendente può costituire un capo autonomo di sentenza; se non specificamente censurata, si forma il giudicato interno su di essa.
- L'ammissibilità dell'appello va valutata in relazione alla specificità dei motivi: la parte appellante deve contestare anche i capi decisori autonomi che intende rimettere in discussione.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato il potere discrezionale dell'amministrazione nella graduazione degli incarichi e nella determinazione del trattamento economico non è insindacabile, dovendo essere esercitato nel rispetto delle regole procedimentali assunte e dei canoni di correttezza e buona fede.
- La violazione dei criteri contrattuali o procedimentali fissati per la determinazione della retribuzione di posizione può fondare il diritto del dipendente alle differenze retributive corrispondenti.
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