Cassazione Civile, Ordinanza n. 22333/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore assunto da pochi mesi. Il tribunale aveva annullato il licenziamento per violazione della procedura disciplinare e aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive e di un’indennità risarcitoria, oltre all’indennità sostitutiva della reintegrazione scelta dal lavoratore. La corte d’appello aveva respinto l’impugnazione della società, ritenendo non dimostrato il numero dei dipendenti inferiore a 15, illegittimo il licenziamento per mancata previa contestazione dell’addebito e mancato contraddittorio, applicabile il d.lgs. 23/2015 in ragione della data di assunzione e insussistente il fatto materiale per la totale mancanza di contestazione, con irrilevanza delle circostanze sull’asserita assenza ingiustificata. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) insufficiente/errata motivazione sulla mancata prova del numero di dipendenti inferiore a 15; (2) errata motivazione sulla corrispondenza delle retribuzioni erogate e mancato accoglimento della richiesta di CTU contabile; (3) errata applicazione dell’art. 7 l. 300/1970 sempre per il mancato accoglimento della CTU; (4) violazione di norme di diritto e del CCNL, in relazione alla disciplina del licenziamento e alle conseguenze sanzionatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non indicava con precisione il vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., né le norme asseritamente violate, e si risolveva in una mera contrapposizione dell’accertamento di fatto della società a quello dei giudici di merito. Parimenti inammissibili sono stati ritenuti il secondo e il terzo motivo, anch’essi generici, non autosufficienti e privi dell’indicazione puntuale delle parti della motivazione censurate; inoltre, la doglianza sulla CTU contabile non era adeguatamente ancorata agli atti processuali. Inammissibile anche il quarto motivo, perché pur formalmente ricondotto alla violazione di legge non specificava quali norme di diritto o del CCNL sarebbero state violate e si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti. È stata confermata, di fatto, la decisione di merito che aveva reputato illegittimo il licenziamento per mancanza di contestazione preventiva dell’addebito e di audizione difensiva del lavoratore, con applicazione della tutela prevista dal d.lgs. 23/2015 e con irrilevanza della questione sull’effettiva assenza ingiustificata nei giorni indicati.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, c.p.c.
art. 360, comma primo, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo chiaro il vizio denunciato e deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile una censura generica o meramente fattuale.
art. 7 L. 300/1970
La Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento perché il datore di lavoro non aveva contestato preventivamente l’addebito né consentito al lavoratore di difendersi prima del recesso.
art. 18 L. 300/1970
La Corte d'appello ha escluso la sua applicazione, ritenendo invece applicabile la disciplina del contratto a tutele crescenti in ragione della data di assunzione.
art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015
È stata ritenuta la norma applicabile al caso, con conseguente disciplina sanzionatoria legata all’insussistenza del fatto materiale e alla tutela prevista per i licenziamenti illegittimi nel regime delle tutele crescenti.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non indica con precisione il vizio processuale o di legittimità dedotto, non individua le norme asseritamente violate e non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza che si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti o in una contrapposizione dell’apprezzamento probatorio del ricorrente a quello del giudice di merito non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- Chi invoca il mancato accoglimento di una richiesta istruttoria deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando dove e come la richiesta sia stata formulata nel giudizio di merito e quale sia il suo contenuto rilevante.
- In materia di licenziamento disciplinare, la mancanza di contestazione preventiva dell’addebito e del contraddittorio difensivo integra un vizio assorbente del recesso, indipendentemente dalla discussione sull’effettiva sussistenza del fatto materiale contestato.
- La qualificazione del regime sanzionatorio applicabile al licenziamento va coordinata con la data di assunzione e con la disciplina delle tutele crescenti, quando ne ricorrano i presupposti temporali.
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