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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22328/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta avverso un’intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa per contributi IVS dovuti per l’anno 2000. In appello, il giudice territoriale ha ritenuto che tra la notifica della cartella (4 febbraio 2004) e la successiva intimazione (7 luglio 2014) non vi fossero stati atti interruttivi, ha applicato la prescrizione quinquennale delle pretese contributive previdenziali e ha quindi dichiarato non dovuti i contributi, ma ha compensato le spese di entrambi i gradi. Il ricorrente ha impugnato solo questa statuizione, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che, in assenza dei presupposti per la compensazione, la Corte d’appello avrebbe dovuto porre le spese a carico delle controparti soccombenti secondo il principio di soccombenza, e che la motivazione sulla compensazione era contraddittoria e illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente aveva censurato la compensazione delle spese facendo riferimento a un testo dell’art. 92 c.p.c. non applicabile ratione temporis, poiché il giudizio era stato introdotto prima della modifica introdotta nel 2014. Ha quindi ritenuto applicabile il previgente art. 92, comma 2, c.p.c. (l. n. 69/2009), che consentiva la compensazione anche per "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate in motivazione. Secondo la Corte, la motivazione d’appello richiamava una questione fino ad allora dibattuta e poi risolta solo dalle Sezioni Unite nel 2016 sulla prescrizione quinquennale dei contributi INPS anche dopo cartella non opposta: tale sopravvenienza giustificava la compensazione. Nessuna spesa è stata liquidata in cassazione, perché l’agente della riscossione era mera intimata e gli altri intimati non avevano svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro del principio di soccombenza sulle spese, ma non ritenuto violato dalla Corte

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti

    nel testo applicabile al giudizio consentiva la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate; la Corte ha ritenuto legittima la compensazione disposta in appello

  • art. 111 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione, ma il motivo è stato reputato infondato

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la censura è stata respinta

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato nella ricostruzione del giudizio di merito come norma di riferimento dell’opposizione all’esecuzione

  • art. 2953 c.c.

    esclusa la sua applicabilità alla cartella non opposta, perché la mancata opposizione non trasforma la prescrizione quinquennale in decennale

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    riconosciuta la prescrizione quinquennale delle pretese contributive INPS

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione rispetto al termine semestrale applicabile

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato

  • l. n. 69/2009, art. 45, comma 11

    indicato come fonte del testo previgente dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis

  • d.l. n. 132/2014, art. 13, comma 1, conv. in l. n. 162/2014

    richiamato solo per chiarire la non applicabilità ratione temporis della novella

  • Corte cost. n. 77/2008

    citata nel testo dell’ordinanza come intervento sul regime della compensazione delle spese

Massime di principio

  • Nelle controversie sulle spese di lite, la censura va calibrata sul testo dell’art. 92 c.p.c. effettivamente applicabile ratione temporis, non sulla formulazione successiva della norma.
  • Per i giudizi introdotti prima della modifica del 2014, la compensazione delle spese è legittima quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
  • Una questione giuridica oggetto di contrasto e poi definitivamente risolta solo in epoca successiva può integrare, nel regime previgente, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • La mancata opposizione a una cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali non fa convertire automaticamente la prescrizione quinquennale in quella decennale ex art. 2953 c.c.
  • La prescrizione dei contributi previdenziali INPS resta quinquennale ai sensi dell’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, anche quando la cartella non sia stata impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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