Cassazione Civile, Ordinanza n. 22288/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un Comune, assunta dal 1980 e inquadrata nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie Locali, ha chiesto la condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive per avere svolto, dal 1 maggio 2012, mansioni che assumeva riconducibili al profilo di specialista in attività amministrative, corrispondente alla superiore categoria D1. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione, ritenendo che dalle deposizioni testimoniali e dalla documentazione prodotta non emergesse la prova degli elementi caratterizzanti il superiore inquadramento, neppure sotto il profilo della prevalenza qualitativa e quantitativa delle mansioni. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi, entrambi formalmente qualificati come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.: con il primo si lamentava il mancato esame della circostanza che la ricorrente avesse svolto le mansioni di economo del Comune, sostenendo che tali compiti sarebbero per loro natura riconducibili alla categoria D; con il secondo si contestava il mancato esame della documentazione prodotta, ritenuta idonea a dimostrare i contenuti professionali propri della superiore categoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le censure, pur formalmente prospettate come omesso esame di fatti decisivi, in realtà miravano a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sulla rilevanza dell’incarico di economo e sull’efficacia probatoria della documentazione prodotta. Si trattava quindi di una richiesta di riesame del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o per censurare il merito della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
L’ulteriore importo è parametrato a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste dell’omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e la valutazione del merito compiuti dal giudice di appello.
- In tema di rivendicazione di differenze retributive per mansioni superiori, la parte che agisce deve fornire una prova specifica dei contenuti professionali concretamente svolti e della loro riconducibilità, anche in termini di prevalenza qualitativa e quantitativa, al superiore inquadramento; la mera allegazione di un incarico o di documenti non è sufficiente se il giudice li ritiene non dimostrativi.
- La Corte di cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella del giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza della parte ricorrente anche quanto alle spese del giudizio di legittimità e può determinare l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
- rami
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