Cassazione Civile, Ordinanza n. 22289/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore aveva agito nei confronti dell'ente locale chiedendo il risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente derivato dallo svolgimento delle mansioni di custode di campi sportivi nel periodo 2006-2009, in particolare per avere lavorato in 105 giornate coincidenti con il riposo settimanale senza fruire del riposo compensativo e per avere prestato attività lavorativa in 15 giornate coincidenti con festività infrasettimanali senza il relativo recupero. In appello la domanda era stata rigettata perché, secondo la Corte territoriale, il lavoratore non aveva provato di avere tempestivamente richiesto il riposo compensativo e di averlo visto negare per esigenze di servizio; inoltre, il trattamento previsto dall'art. 22 del CCNL di comparto per il lavoro svolto in giorno festivo o domenicale nei turni compensava integralmente la prestazione e non era cumulabile con la maggiorazione dell'art. 24 del medesimo CCNL, che riguarda la diversa ipotesi della mancata fruizione del riposo settimanale per particolari esigenze di servizio; era inoltre esclusa la prova del danno da usura psico-fisica. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, la nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111, comma 6, Cost., sostenendo che la mancata fruizione dei riposi compensativi e le giornate domenicali lavorate erano pacifiche e che il danno era stato provato; dall'altro lato, ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 2, del CCNL enti locali, assumendo la cumulabilità della maggiorazione prevista da tale norma con quella dell'art. 22 del CCNL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era meramente apparente e, soprattutto, perché il diniego del risarcimento e della cumulabilità delle indennità si fondava su un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità: la prestazione era stata resa nel rispetto dei turni programmati, senza eccedenza rispetto all'orario settimanale, e al lavoratore era già stata corrisposta la maggiorazione dell'art. 22 CCNL. Ha rigettato anche il secondo motivo aderendo all'orientamento consolidato secondo cui l'art. 22 del CCNL 2000 compensa interamente il disagio del lavoratore turnista quando il limite massimo settimanale è rispettato, mentre l'art. 24 opera solo se vi è prestazione eccezionale nella giornata di riposo settimanale che ecceda il normale orario assegnato. Quanto al danno da usura psico-fisica, la Corte ha ribadito che esso è risarcibile solo quando il lavoro sia stato prestato nel settimo giorno in assenza di una legittima disciplina turnaria o comunque in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c., cioè quando vi sia una perdita definitiva del riposo settimanale; non basta il solo spostamento del riposo oltre il settimo giorno, né il mancato rispetto dell'intervallo temporale di per sé, senza allegazione e prova del pregiudizio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'ente intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La doglianza di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato quale parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ha escluso la sua violazione.
art. 24, comma 2, CCNL 14.9.2000 comparto enti locali
La maggiorazione prevista per il lavoro svolto nella giornata di riposo settimanale riguarda l'ipotesi di prestazione eccedente rispetto al normale orario assegnato al turnista e non è cumulabile con il trattamento dell'art. 22 quando il lavoro sia stato reso nei turni programmati.
art. 22 CCNL 14.9.2000 comparto enti locali
Compensa integralmente il disagio derivante dalla prestazione resa in giorno festivo o domenicale dai dipendenti turnisti, purché sia rispettato il limite massimo settimanale.
art. 36 Cost.
Richiamato per affermare che il diritto al riposo settimanale va assicurato, ma il danno da usura psico-fisica sorge solo in caso di effettiva violazione della disciplina sul riposo settimanale.
Richiamato in tema di riposo settimanale; la sua violazione rileva ai fini del danno da usura psico-fisica solo se vi è perdita definitiva del riposo previsto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro turnario, la disciplina collettiva che remunera il lavoro prestato in giorno festivo o domenicale può esaurire la tutela economica del dipendente quando la prestazione sia resa nel rispetto dei turni e del limite settimanale di orario; in tal caso non è consentito cumulare automaticamente altre indennità previste per ipotesi diverse.
- La maggiorazione prevista per la prestazione nel giorno di riposo settimanale opera solo se il lavoratore sia stato effettivamente chiamato a svolgere attività eccedente il normale turno assegnato, non quando si sia semplicemente collocato il riposo in un giorno diverso nel rispetto della disciplina organizzativa.
- Il danno da usura psico-fisica non si presume per il solo fatto che il riposo settimanale sia fruito in un giorno diverso dal settimo consecutivo: occorre una violazione effettiva della disciplina legale o contrattuale del riposo, idonea a determinare la perdita del riposo settimanale, e la relativa allegazione/prova salvo i casi in cui il danno sia in re ipsa per la radicale soppressione del riposo.
- La censura di motivazione apparente non può essere accolta quando la sentenza impugnata dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e fondi il proprio ragionamento su un accertamento di fatto non riesaminabile in cassazione se sorretto da motivazione non mancante o meramente apparente.
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