Cassazione Civile, Ordinanza n. 24294/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall’applicazione, da parte di una cassa previdenziale privatizzata dei dottori commercialisti, di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici erogati al pensionato in base a previsioni regolamentari dell’ente e a successive delibere. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittima la trattenuta e aveva condannato la cassa a restituire le somme trattenute, limitandone però la ripetizione alla prescrizione quinquennale per il periodo più recente e riconoscendo la prescrizione decennale per il periodo anteriore al 2011. In cassazione l’ente ha dedotto: 1) violazione delle norme che disciplinano l’autonomia regolamentare delle casse privatizzate e l’art. 3, comma 12, L. 335/1995, sostenendo che il contributo fosse legittimo perché introdotto quando il pensionato non era ancora in quiescenza, coerente con la riforma del 2006, giustificato dall’esigenza di equilibrio di bilancio e compatibile con il principio di proporzionalità; 2) in subordine, violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. 201/2011, assumendo che tale disposizione legittimasse o imponesse il contributo almeno dal 2011; 3) erronea esclusione della prescrizione quinquennale per le somme anteriori al giugno 2011, sostenendo che si trattasse comunque di ratei pensionistici soggetti al termine breve di prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha comunque ritenuto infondato nel merito, aderendo a precedenti consolidati: il contributo di solidarietà imposto con atto regolamentare dalla cassa è illegittimo perché si traduce in una prestazione patrimoniale imposta priva di base legale, riservata al legislatore ex art. 23 Cost., e non può essere giustificato dall’autonomia regolamentare dell’ente né dalla disciplina del pro rata o dalle esigenze di equilibrio finanziario; inoltre, per i ratei o le somme di cui si controverte, quando sia contestato l’ammontare del trattamento pensionistico e non vi sia un credito liquido ed esigibile messo a disposizione dell’assicurato, non si applica la prescrizione quinquennale ma quella ordinaria decennale. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e, poiché la decisione è stata resa in conformità a una proposta definitoria non accettata, ha applicato anche la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., sia in favore del resistente sia in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La decisione è stata adottata anche all’esito della proposta di definizione accelerata; la mancata adesione ha rilevato ai fini delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato dedotto il vizio di violazione e falsa applicazione di legge sui tre motivi di ricorso.
Richiamati per contestare la tesi secondo cui la cassa avrebbe potere regolamentare idoneo a introdurre il contributo di solidarietà.
La Corte ribadisce che, nelle formulazioni rilevanti, il principio del pro rata opera con diversa intensità e non consente comunque a un ente privatizzato di introdurre con regolamento una trattenuta patrimoniale in assenza di base legale.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
La norma ha attenuato il rigido principio del pro rata per gli interventi regolamentari delle casse, ma non consente di derogare a fonti primarie né rende legittimi atti contrastanti con la legge.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
È richiamata come norma di interpretazione autentica che salva gli atti adottati prima della riforma del 2006 solo se conformi alla legge e finalizzati all’equilibrio di lungo periodo.
art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
La Corte esclude che il contributo minimo ivi previsto possa essere sovrapposto al contributo di solidarietà regolamentare, trattandosi di istituti diversi per natura, fonte e funzione.
artt. 2, 3, 23 Cost.
La Corte valorizza la riserva di legge dell’art. 23 Cost. e richiama i canoni di ragionevolezza e uguaglianza, ma ribadisce che l’autonomia regolamentare dell’ente non può sostituire la fonte legislativa.
artt. 2, 9 e 32 Statuto della Cassa Commercialisti
Richiamati dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare dell’ente, ma non ritenuti idonei a superare la riserva di legge.
art. 22 Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa
È la base regolamentare del contributo di solidarietà, ritenuta però illegittima perché introduce una prestazione patrimoniale senza copertura legislativa.
art. 19, comma 3, L. 21/1986
Richiamato nel terzo motivo dalla ricorrente per sostenere la prescrizione breve.
La prescrizione quinquennale opera solo per crediti pensionistici liquidi ed esigibili, messi a disposizione dell’assicurato; se è contestato l’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
È il termine applicato dalla Corte quando il credito pensionistico non è liquido ed esigibile per la contestazione dell’ammontare dovuto.
art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935
Richiamato in continuità con il regime della prescrizione quinquennale dei ratei, subordinato però ai requisiti di liquidità ed esigibilità.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e quella in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati possono esercitare autonomia regolamentare solo entro i limiti della legge: non possono introdurre, con atti interni o delibere, prestazioni patrimoniali imposte prive di base legislativa, perché opera la riserva di legge dell’art. 23 Cost.
- La modifica del principio del pro rata per le casse privatizzate attenua il vincolo sui futuri interventi regolamentari, ma non legittima misure che si traducano in una trattenuta autonoma sui trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, se tale trattenuta non incide sui criteri di determinazione della pensione e manca una fonte primaria.
- La finalità di equilibrio finanziario dell’ente non basta, da sola, a legittimare un contributo di solidarietà regolamentare: occorre sempre una copertura normativa di rango primario.
- Il termine quinquennale di prescrizione dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile e posto a disposizione dell’assicurato; quando è controversa la misura del trattamento, il diritto alla riliquidazione segue la prescrizione ordinaria decennale.
- La distinzione tra contributo regolamentare di solidarietà e contributo minimo previsto dalla legge è decisiva: non sono istituti sovrapponibili né possono essere usati l’uno come giustificazione dell’altro.
- Quando il giudizio è definito in conformità a una proposta acceleratoria non accettata, il rifiuto della proposta può comportare le conseguenze economiche aggravate previste dall’art. 96 c.p.c., oltre alle spese di lite.
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