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Sentenza

Sentenza del 06/06/2023 n. 1609 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

TARES - Soggezione - Utilizzo del servizio - Non occorre

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione del sollecito di pagamento TARES per l'anno 2013 (importo complessivo indicato) basato su una superficie ritenuta erronea (23.058 mq) e su profili di nullità formale; dedotta anche l'assenza del presupposto impositivo per i rifiuti speciali smaltiti in proprio e la non tassabilità delle aree destinate a parcheggio e dei vani tecnici. La ricorrente ha prodotto una dichiarazione TARES rettificativa e documenti attestanti lo smaltimento privato degli imballaggi e una perizia tecnica.

La decisione

Appello parzialmente accolto. La Commissione ha escluso dalla base imponibile le aree pertinenziali/parcheggio e i vani tecnici per complessivi 20.503 mq, riducendo la superficie tassabile da 23.058 mq a 2.555 mq. È stato confermato il principio che la TARES è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio pubblico di raccolta. Il Comune rimane titolare della funzione impositiva non venendo meno la legittimazione per l'esazione nonostante l'affidamento di servizi a R SpA. È stata applicata (o confermata) la riduzione del 30% per lo smaltimento in proprio degli imballaggi. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, D.L. n. 201/2011

    "Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"; "Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali."

    Il presupposto impositivo è l'occupazione/detenzione di locali/aree produttive di rifiuti: la tassa grava per la disponibilità potenziale di produzione di rifiuti, non per l'effettivo utilizzo del servizio; è prevista esclusione delle superfici dove si formano di regola rifiuti speciali.

  • d.lgs. n. 152/2006, artt. 183-184

    Fornisce la classificazione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali; rilevanza nella determinazione del presupposto impositivo e nella valutazione dell'assimilazione o meno dei rifiuti prodotti dall'attività.

  • Legge comunitaria n. 128/1998

    Ha inciso sulla disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani rendendo necessaria l'eventuale deliberazione comunale per l'assimilazione.

  • Regolamento comunale TARES (delib. n. 223/26.11.2013), art. 10 comma 2 lett. e)

    "Sono escluse dal tributo (...) e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli"

    Il regolamento comunale esclude oggettivamente dalla base imponibile le aree adibite esclusivamente a transito/sosta gratuita (parcheggi pertinenziali), indipendentemente dalla loro idoneità a produrre rifiuti.

  • art. 6 d.l. n. 328/1997 (richiamato)

    Rilevanza storica e normativa della distinzione tra aree scoperte operative (tassabili) e aree pertinenziali/accessorie (escluse), principio utilizzato dalla Corte per escludere i parcheggi pertinenziali dalla tassazione.

  • d.lgs. n. 546/1992, artt. 53 e 57

    Richiamati in ordine all'ammissibilità dell'appello e ai motivi innovativi introdotti in grado d'appello; la Corte ha interpretato le regole di specificità restrittivamente per consentire il sindacato di merito quando la volontà di impugnare la decisione è manifesta.

  • d.lgs. n. 82/2005, artt. 22 e 24

    Richiamati in relazione all'eccezione di mancata sottoscrizione digitale degli atti, ma non hanno determinato l'annullamento dell'atto impositivo nel caso di specie.

  • legge n. 296/2006, art. 1 commi 158-159

    Citata in relazione alla tesi di inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento; non ha prevalso nella decisione.

Massime di principio

  • La TARES (tributo sui rifiuti) è dovuta in ragione della disponibilità potenziale di locali/aree produttive di rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio pubblico di raccolta.
  • Aree pertinenziali o accessorie (es. parcheggi gratuiti destinati a clienti/dipendenti, vani tecnici) sono in linea di principio escluse dalla base imponibile se qualificabili come pertinenze durevoli del fabbricato; la qualificazione va dimostrata tecnicamente.
  • La produzione e lo smaltimento privato di rifiuti assimilati (es. imballaggi) può giustificare riduzioni tariffarie previste dalla normativa locale (es. riduzione del 30%), ma non necessariamente l'esenzione totale salvo specifica deliberazione che assimi li rifiuti al servizio pubblico o altra previsione normativa.
  • Le dichiarazioni presentate dal contribuente e le successive denunce rettificative possono richiedere all'amministrazione verifiche in contraddittorio sulle superfici imponibili; tuttavia, le variazioni presentate successivamente all'anno d'imposta possono non essere retroattive per quell'anno.
  • L'affidamento a terzi di attività amministrative o gestionali (es. gestione TARES da R SpA) non trasferisce automaticamente la titolarità dell'azione di accertamento/esazione: il Comune resta normalmente titolare della funzione impositiva salvo diversa disposizione contrattuale e normativa.
  • Onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l'esistenza di condizioni di esenzione o le riduzioni (es. natura pertinenziale delle aree, smaltimento privato) per vincere la presunzione di produttività dei locali/aree.
  • In caso di contestazione delle superfici, è opportuno allegare perizia tecnica, documentazione catastale, certificato di agibilità e ogni atto che consenta una verifica puntuale da parte dell'amministrazione e del giudice tributario.

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