Sentenza del 06/06/2023 n. 15833 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti impugnavano la pronuncia della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza della CTP che aveva accolto parzialmente i ricorsi contro tre avvisi di accertamento (uno alla società per IRES, IRAP e IVA e due ai soci per IRPEF). L'Ufficio aveva rettificato il reddito societario in base ad accertamenti bancari sul conto del socio A.A., con imputazione dei maggiori redditi ai soci. In cassazione i ricorrenti deducevano, tra l'altro, violazione delle norme processuali sull'inammissibilita' dell'appello (art. 53 D.Lgs. 546/1992), errata applicazione delle presunzioni su prelevamenti e versamenti bancari (DPR 600/1973 e DPR 633/1972), violazione del contraddittorio e dello statuto del contribuente (L. 212/2000), mancata verifica dei presupposti per accertare i singoli soci, omissione di autorizzazioni per accessi e violazioni costituzionali. L'Amministrazione proponeva ricorso incidentale lamentando che la CTR non si era pronunciata sull'appello incidentale volto a contestare la riduzione del recupero fiscale.
La decisione
La Corte di legittimita' ha accolto il primo motivo principale ritenendo che la CTR ha illegittimamente dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificita' senza applicare i criteri di interpretazione restrittiva della norma di riferimento e senza tener conto che la riproposizione delle ragioni di primo grado puo' essere sufficiente nell'appello tributario. Ha inoltre accolto il motivo incidentale dell'Ufficio perche' la CTR ha omesso di decidere sull'appello incidentale. Gli altri motivi dei ricorrenti sono stati assorbiti. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Sardegna in diversa composizione per nuovo esame; condanna alle spese del giudizio di legittimita'.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
La Corte ricorda che la sanzione di inammissibilita' per difetto di specificita' va interpretata restrittivamente; nel processo tributario la riproposizione delle ragioni di primo grado nell'atto di appello puo' essere sufficiente a soddisfare l'onere di specificita' quando dall'atto, interpretato nel suo complesso, le censure risultino inequivocabili.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Norma richiamata nell'ambito della disciplina del processo tributario; la decisione insiste sul carattere devolutivo pieno dell'appello nel giudizio tributario.
art. 360 c.p.c., comma 1 (motivazioni per ricorso per cassazione)
Usata come rimando ai motivi di cassazione dedotti (vizi di diritto, omessa motivazione, violazioni processuali).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
Norma richiamata in relazione alle presunzioni applicabili ai movimenti bancari; i ricorrenti avevano dedotto falsa applicazione, ma il vizio e' stato assorbito dal rilievo procedurale principale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 52
Norme IVA richiamate in relazione all'utilizzo delle risultanze bancarie e alle presunzioni; anche queste censure sono state trattate ma infine assorbite.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Richiamata per il diritto al contraddittorio (statuto del contribuente); i ricorrenti lamentavano carenze del contraddittorio e della comunicazione preventiva, ma la Corte non ha deciso il merito di tali censure poiche' ha cassato per vizi processuali.
Cost., artt. 24 e 97
Richiami ai principi costituzionali del giusto processo e dell'organizzazione della pubblica amministrazione utilizzati per fondare le censure sul contraddittorio e sul corretto esercizio dell'attivita' impositiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 bis
Richiamati in relazione ai presupposti per l'accertamento e alla disciplina delle prove bancarie; le questioni sono state sollevate ma non decise nel merito dalla Corte di cassazione, che ha rinviato il processo.
art. 112 c.p.c.
Richiesta di pronuncia su tutti i motivi e sugli appelli incidentali: la Corte ha ritenuto fondata la censura perche' la CTR ha omesso di decidere sull'appello incidentale dell'Ufficio, violando il dovere di decidere sulle eccezioni e richieste proposte.
Massime di principio
- Nel processo tributario la regola sulla specificita' dei motivi di appello (art. 53 D.Lgs. 546/1992) deve essere interpretata restrittivamente: la riproposizione delle ragioni di primo grado nell'atto di appello puo' essere sufficiente se, interpretato nel suo complesso, emerge chiaramente la volonta' di contestare la decisione di primo grado.
- Una pronuncia di inammissibilita' da parte del giudice d'appello, se configura una decisione pregiudiziale che spoglia il giudice della 'potestas iudicandi', rende inammissibile il sindacato sul merito della motivazione eventualmente resa ad abundantiam; la parte puo' impugnare la sola statuizione pregiudiziale.
- L'appello tributario ha carattere pienamente devolutivo: non e' limitato al sindacato di vizi specifici ma mira al riesame nel merito; questo giustifica un'interpretazione meno formale dell'onere di specificita'.
- Il giudice d'appello e' tenuto a decidere anche sugli appelli incidentali: l'omissione di pronuncia su di essi e' motivo di cassazione e rinvio per nuovo esame.
- Se si contestano applicazioni delle presunzioni su movimenti bancari, va verificato in sede di merito il rispetto dei presupposti normativi (autorizzazioni, corretta motivazione, contraddittorio e possibilita' di giustificazione delle operazioni bancarie); tuttavia tali questioni non attenuano il dovere processuale del giudice di secondo grado di valutare correttamente l'ammissibilita' dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 giu 2023Sentenza del 06/06/2023 n. 56 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia
- Sentenza · 6 giu 2023Sentenza del 06/06/2023 n. 134 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 6 giu 2023Sentenza del 06/06/2023 n. 1609 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 6 giu 2023Sentenza del 06/06/2023 n. 15861 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 giu 2023Sentenza del 06/06/2023 n. 15862 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 giu 2023Sentenza del 06/06/2023 n. 15872 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →