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Sentenza

Sentenza del 06/06/2023 n. 56 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di La Spezia

Riscossione - preavviso di iscrizione - mancata notifica - iscrizione ipotecaria - nullitàRiscossione - a mezzo pec - casella pec - errore - art. 60 d.p.r. 600/73 - invio della raccomandata informativa - onere del concessionario - prova dell'avviso di spedizione - incombenza - mancanza - conseguenza - nullità Riscossione - preavviso di iscrizione - notifica - termine di efficacia rispetto all'iscrizione ipotecaria successiva - un anno - fattispecie

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria del 04.01.2022 per nullità, per mancata notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 77, comma 2‑bis, D.P.R. n. 602/1973. La notifica via PEC del 10.06.2019 sarebbe risultata ineseguita per indirizzo non valido: ai sensi dell'art. 60, D.P.R. n. 600/1973 l'agente della riscossione avrebbe dovuto inviare una raccomandata informativa e produrre la prova dell'effettivo invio (ricevuta di accettazione postale). L'Agenzia ha altresì richiamato comunicazioni preventive del 2015, che la ricorrente ha contestato come inefficaci per il lungo decorso temporale e peraltro non riferibili alle stesse cartelle oggetto di iscrizione.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto che l'Agenzia non abbia dimostrato l'invio della raccomandata informativa prescritta dall'art. 60, comma 7, D.P.R. n. 600/1973 e che le comunicazioni preventive del 2015 non possano essere considerate efficaci a distanza di sette anni. Perciò è stata dichiarata la nullità dell'iscrizione ipotecaria impugnata e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite (Euro 5.000,00 oltre IVA e accessori). La decisione richiama la giurisprudenza (Sezioni Unite n. 19668/2014, Cass. 380/2017) sul carattere necessariamente preventivo della comunicazione.

Norme richiamate

  • art. 77, D.P.R. n. 602/1973

    impone la preventiva comunicazione al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria per consentire il contraddittorio; la mancata notifica rende l'iscrizione ipotecaria nulla per violazione del diritto di partecipazione al procedimento.

  • art. 60, D.P.R. n. 600/1973

    stabilisce la procedura da seguire se la PEC del destinatario non è valida: deposito su area Infocamere, pubblicazione dell'avviso e invio di una raccomandata informativa. La prova dell'invio della raccomandata (ricevuta di accettazione del servizio postale) è a carico dell'agente della riscossione; la sua assenza comporta l'invalidità della notifica.

  • art. 26, D.P.R. n. 602/1973

    richiamato dall'Agenzia in relazione alla possibilità di notificare tramite PEC all'indirizzo risultante dall'INI‑PEC; disciplina i criteri per la notifica via PEC alle società iscritte.

  • art. 50, D.P.R. n. 602/1973

    comma 2 (richiamato per analogia)

    usato per analogia per individuare un termine massimo di efficacia delle comunicazioni preventive (la Corte indica, in mancanza di disciplina, di ricondurre la validità a un termine assimilabile a quello previsto dall'art. 50, ponendolo indicativamente in circa un anno).

  • Cass. civ., Sez. VI - Ordinanza n. 380/2017

    giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui l'iscrizione ipotecaria deve essere preceduta da comunicazione preventiva; conferma l'esigenza del contraddittorio.

  • SS.UU. civili, Sent. n. 19668/2014

    afferma che la comunicazione di atti lesivi della sfera giuridica è presupposto imprescindibile per l'impugnabilità e per la tutela del contribuente; conferma la necessità di comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • CTR Puglia, sent. 30 giugno 2017, n. 2278

    giurisprudenza di merito che ha ritenuto che la comunicazione preventiva non possa avere efficacia 'sine die' e che sia corretto individuare un limite temporale (sei mesi nel caso specifico, qui richiamato per argomentare l'inefficacia di notifiche molto antecedenti).

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria a fini di riscossione deve essere preceduta da una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di difendersi; la sua omissione determina la nullità dell'iscrizione.
  • Se la notifica via PEC non va a buon fine perché l'indirizzo non è valido, l'agente della riscossione deve seguire la procedura dell'art. 60 DPR 600/1973 (deposito su Infocamere, pubblicazione e invio di raccomandata informativa) e conservare la prova dell'invio della raccomandata (ricevuta di accettazione). L'onere della prova è a carico dell'agente della riscossione.
  • Comunicazioni preventive molto anteriori all'iscrizione (anni di distanza) difficilmente possono essere considerate ancora efficaci; in mancanza di disciplina espressa, i giudici ricorrono ad analogie con i termini previsti per altri atti di riscossione (termine indicativo: circa un anno) per valutare la loro efficacia temporale.
  • Per il contribuente: controllare la validità della propria PEC/INI‑PEC e verificare tempestivamente eventuali registrazioni immobiliari; conservare ogni documentazione di comunicazioni ricevute.
  • Per l'Agente della riscossione: curare scrupolosamente la prova dell'adempimento delle formalità (ricevute postali, registrazioni di deposito e pubblicazione), soprattutto in caso di PEC non valida, per evitare l'annullamento delle iscrizioni ipotecarie.
  • Effetto pratico: la mancata dimostrazione della corretta notifica può comportare l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria e la condanna alle spese, benché l'ipoteca, in via puramente teorica, abbia natura reale e conservi efficacia fino a declaratoria giudiziale d'illegittimità.

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