Sentenza del 06/06/2023 n. 15861 - Corte di Cassazione
Stock options - Addizionale - Base imponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sulla determinazione della base imponibile dell'addizionale IRPEF del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options ai dirigenti del settore finanziario: il contribuente chiedeva il rimborso delle ritenute operate dal sostituto d'imposta sostenendo che la parte variabile non superava il triplo della parte fissa (quindi non sussisteva il presupposto impositivo), mentre l'Amministrazione sosteneva che, per i compensi corrisposti dal 17/07/2011, la normativa novella aveva ampliato la base imponibile applicabile alla parte della retribuzione variabile che eccede la parte fissa, senza richiedere il superamento del "triplo".
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva dato ragione al contribuente e, nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha fissato il principio secondo cui, per i compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011, l'addizionale del 10% si applica sull'ammontare dei compensi sotto forma di bonus e stock options che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato il controricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Amministrazione (liquidate in Euro 4.100,00 oltre oneri). Sentenza depositata il 6 giugno 2023.
Norme richiamate
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33
comma 1 (testo originario e successivamente novellato)
Norma originaria individuava i compensi soggetti all'addizionale come i bonus/stock options che eccedono il triplo della parte fissa; dopo la novella del 2011 il comma 1 mantiene i presupposti soggettivi e oggettivi ma non la determinazione della base imponibile per i compensi erogati dal 17/07/2011.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-bis (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111)
"Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."
Ha modificato la base imponibile disponendo che, per i compensi corrisposti dal 17/07/2011, l'addizionale si applica alla quota di compenso che eccede la parte fissa, ampliando la base imponibile rispetto al testo precedente.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, comma 50-ter
"la disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (17 luglio 2011)
Individua la decorrenza temporale dell'applicazione della modifica normativa.
L. 30 luglio 2010, n. 122 (conversione D.L. n. 78/2010)
conversione del D.L. n. 78/2010, art. 33
Atto normativo che ha originariamente recepito l'art. 33 nel quadro normativo; utile per ricostruire la sequenza delle modifiche.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 41/E del 5 agosto 2011
L'Amministrazione ha interpretato la novella come ampliativa della base imponibile, conforme alla decisione della Corte che ha ritenuto la novella idonea ad estendere la base di applicazione dell'addizionale.
Corte Cost., sent. n. 201 del 17 luglio 2014
richiamo a precedenti argomentazioni sulla legittimità dell'individuazione della componente variabile oltre un certo multiplo
La Corte Costituzionale ha ritenuto non manifestamente infondata la norma originaria sul piano costituzionale, ma non ha esaminato espressamente il rapporto interpretativo tra il comma 1 e il successivo comma 2-bis introdotto nel 2011; pertanto la pronuncia non impedisce la lettura estensiva della novella.
Massime di principio
- Per i compensi erogati dal 17/07/2011 la base imponibile dell'addizionale del 10% è la quota di bonus/stock options che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che la variabile superi il triplo della fissa.
- Il presupposto soggettivo e oggettivo dell'imposizione resta limitato ai dirigenti (e ai titolari di collaborazioni coordinate/continuative) del settore finanziario e ai compensi in forma di bonus/stock options; la novella ha inciso sulla quantificazione della base imponibile, non sull'ambito soggettivo/oggettivo.
- Per i compensi corrisposti anteriormente al 17/07/2011 continua ad applicarsi la regola previgente (eccedenza del triplo della parte fissa).
- In caso di contenzioso, è cruciale provare la data di corresponsione e la scomposizione tra parte fissa e variabile della retribuzione per ciascun periodo d'imposta rilevante.
- Decisioni di merito favorevoli ad altri contribuenti non producono automaticamente efficacia di giudicato verso terzi; il giudicato esterno si forma solo tra le medesime parti e con le condizioni di legge.
- Il sostituto d'imposta deve operare la trattenuta al momento dell'erogazione; chi ritiene indebite le ritenute deve proporre opportuna azione di rimborso nei termini previsti.
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