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Sentenza

Sentenza del 06/06/2023 n. 15872 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione dell'Amministrazione è stato dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio di legittimità sono poste a carico della ricorrente e liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. Decisione emessa in camera di consiglio il 14 aprile 2023; depositata il 6 giugno 2023. La decisione favorevole al contribuente resa in sede di merito resta pertanto confermata.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute del 10% operate da Leonardo & Co. Spa ai sensi dell'art. 33 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (addizionale sui bonus/stocks options). A sostegno dell'istanza e del ricorso affermò: 1) insussistenza del requisito soggettivo perché il sostituto d'imposta (Leonardo & Co. Spa) non rientrerebbe nel "settore finanziario" previsto dalla norma; 2) insussistenza del requisito oggettivo perché la componente variabile della retribuzione non eccedeva il triplo della parte fissa. CTP di Milano accolse il contribuente; la CTR Lombardia rigettò l'appello dell'Amministrazione confermando la decisione favorevole al contribuente. L'Amministrazione in Cassazione censurò la CTR per presunta errata interpretazione dell'art. 33 dopo l'introduzione del comma 2‑bis (D.L. 98/2011) sostenendo che la novella avrebbe modificato i presupposti di applicazione e la base imponibile (ovvero che l'addizionale si applicherebbe sulla parte eccedente la parte fissa, con eliminazione o diversa funzione del criterio del 'triplo'). La Cassazione ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza d'appello si fondava su due autonome e concorrenti ragioni di decisione (una relativa alla determinazione della base imponibile, l'altra alla mancanza del requisito soggettivo dell'appartenenza al settore finanziario) e l'Amministrazione aveva contestato solo la prima, non la seconda.

Norme richiamate

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 33

    Testo originario e testo successivamente integrato con comma 2-bis

    La disposizione prevede un'addizionale del 10% sui compensi sotto forma di bonus e stock options attribuiti a dirigenti nel settore finanziario e a rapporti di collaborazione nel medesimo settore; la CTR aveva ritenuto inapplicabile l'addizionale al caso concreto per assenza del requisito soggettivo (sostituto non nel settore finanziario) e/o per difetto della condizione rispetto al triplo della parte fissa. La Cassazione non ha deciso nel merito sulla portata della novella e si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso per ragioni processuali.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 23, commi 50-bis e 50-ter (convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111)

    Comma 50-bis aggiunge il 2-bis all'art. 33: "Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"; comma 50-ter stabilisce efficacia a decorrere dalla conversione (17 luglio 2011).

    L'Amministrazione sostiene che la novella abbia modificato il presupposto impositivo trasformando/abrogando il riferimento al 'triplo' e ampliando la platea o la base imponibile; la Cassazione non si è pronunciata sul contenuto sostanziale della modifica normativa.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione

    L'Amministrazione ha dedotto violazione/falsa applicazione della norma e vizio di motivazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità rispetto a tutte le autonomamente decisive ragioni di merito.

  • Giurisprudenza citata sulla inammissibilità (es. Cass. Sez. U, 29/03/2013, n. 7931)

    Principio secondo cui il ricorso per cassazione deve criticare tutte le distincte rationes decidendi della sentenza impugnata

    La Corte di legittimità ha applicato tale principio per dichiarare inammissibile il ricorso che non aveva censurato una delle autonome ragioni della decisione di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale censurare tutte le ragioni autonome che sorreggono la decisione impugnata: se la sentenza di merito si basa su più grounds autonome, il ricorso che attacca solo alcune di esse è inammissibile.
  • Distinguere sempre, nella contestazione fiscale, tra presupposto impositivo (requisiti soggettivi e oggettivi che rendono applicabile la norma) e base imponibile (la misura/quantificazione della componente su cui si applica l'imposta). Nei ricorsi bisogna trattare separatamente e con prove entrambi gli aspetti se entrambi sono stati decisivi.
  • Quando si discute l'ambito soggettivo di una norma (es. definizione di "settore finanziario"), il contribuente dovrebbe fornire elementi documentali e argomentativi chiari per dimostrare l'estraneità del sostituto d'imposta; se la decisione di merito si fonda su tale motivo non contestato in cassazione, il giudizio di legittimità può essere dichiarato inammissibile.
  • Le modifiche normative successive (es. introduzione del comma 2-bis) vanno attentamente analizzate nella loro efficacia temporale: la norma citata prevedeva efficacia dalla conversione (17/7/2011), quindi verificare sempre il periodo di riferimento degli importi contestati.
  • Se si impugna una decisione favorevole al contribuente, l'Amministrazione deve valutare tutte le possibili motivazioni che hanno sorretto la decisione e censurarle in modo puntuale in cassazione; la mancata censura di una ragione decisiva comporta il rigetto/inammissibilità del ricorso.
  • In assenza di pronuncia sulla corretta interpretazione sostanziale di una norma (quando la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso), la precedente decisione di merito resta efficace e vincolante per le parti nel contesto concreto, fino a eventuale ulteriore pronuncia risolutiva.

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