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Sentenza

Sentenza del 06/06/2023 n. 134 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero a tassazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (periodo d'imposta 2011, dichiarazione UNICO 2012) ritenuti indebitamente compensati perché la contribuente non aveva compilato il quadro RU nelle dichiarazioni rilevanti; l'Ufficio ha ritenuto la omissione causa di decadenza dal potere di compensazione ex art. 5 DM 76/2008. La contribuente contestava l'inesistenza dell'atto di decadenza e deduceva che, comunque, l'accertamento era prescritto ex art. 43 DPR 600/73 (termine quadriennale), opponendo l'inapplicabilità del più lungo termine di otto anni di cui all'art. 27 co.16 DL 185/2008 salvo nei casi di inesistenza reale del credito.

La decisione

Il giudice di appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla contribuente. È stato ritenuto pacifico che la contribuente sia decaduta dal potere di compensare i crediti per mancata compilazione del quadro RU; tale decadenza, per la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, rende il credito 'inesistente' ai fini della compensazione. Ne consegue l'applicazione del termine lungo di otto anni per l'esercizio dell'accertamento, e l'accertamento impugnato è stato quindi dichiarato fondato e tempestivo. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (euro 1.300 oltre accessori per ciascun grado).

Norme richiamate

  • Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, n. 76 (art. 5)

    Stabilisce gli adempimenti dichiarativi per i crediti per attività di ricerca e sviluppo; la mancata compilazione del quadro RU comporta la decadenza del contribuente dal potere di portare in compensazione il credito.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600 (art. 43)

    Prevede il termine ordinario quadriennale per l'accertamento; secondo la sentenza, questo termine è applicabile quando il credito sia effettivamente esistente e non 'inesistente' per decadenza formale.

  • Decreto Legge 6 dicembre 2006, n. 288 convertito (art. 27, co. 16 del DL 185/2008)

    Prevede il termine più lungo di otto anni per l'esercizio dell'accertamento quando il credito compensato è inesistente; la Corte territoriale ritiene applicabile questo termine nel caso di decadenza derivante da omissione della dichiarazione (quadro RU), in quanto la decadenza rende il credito inesistente ai fini della compensazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    v. tra le altre Cass. 13343/21, 21017/20, 10029/18, 16691/21, 25922/20, 41229/18, 43627/18

    La Suprema Corte ha più volte affermato che la decadenza del contribuente per mancato adempimento formale dichiarativo (es. mancata compilazione del quadro RU) comporta, ai fini dell'accertamento fiscale e della compensazione, la qualificazione del credito come 'inesistente', legittimando l'applicazione del termine di accertamento più lungo (otto anni).

Massime di principio

  • La mancata compilazione degli appositi quadri dichiarativi (es. quadro RU per i crediti R&D) comporta la decadenza dal potere di compensare: ai fini dell'accertamento l'amministrazione può considerare il credito come 'inesistente', con conseguente applicazione del termine di accertamento ordinariamente più lungo (8 anni).
  • Anche quando il contribuente possa dimostrare sostanzialmente l'esistenza del credito, l'omissione formale che determina la decadenza priva il credito del presupposto per la compensazione; quindi la prova materiale non annulla automaticamente gli effetti della decadenza sulla tempistica dell'accertamento.
  • Per evitare il rischio di perdere la tutela temporale più favorevole, il contribuente deve osservare scrupolosamente gli adempimenti formali (compilazione del quadro RU e simili) previsti dalla normativa sui crediti d'imposta.
  • In caso di avviso di accertamento che invoca il termine lungo, verificare se sussiste la decadenza formale rilevata dall'Ufficio e la giurisprudenza di legittimità; in molti casi recenti la Cassazione ha confermato l'interpretazione qui applicata.
  • Se si riceve accertamento e si è già decaduti per omissione formale, l'opportuna difesa dovrebbe concentrarsi su possibili vizi dell'accertamento stesso e su circostanze concrete che possano impedire l'applicazione del termine lungo (es. abuso di potere procedimentale, errori procedurali dell'Ufficio), tenendo conto della consolidata giurisprudenza contrario.

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