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Sentenza

Sentenza del 06/06/2023 n. 15862 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

ADM e AE hanno impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto gli appelli di BL e A.A. contro avvisi emessi per mancata registrazione di acquisti intracomunitari di prodotti alcolici e conseguente rettifica dei redditi e delle imposte (accise, IRES, IRAP, IVA e IRPEF). Nel ricorso per cassazione si deduceva violazione e falsa applicazione della L. n. 212/2000, art. 12, comma 7, sostenendo che la notifica degli atti ante tempus si giustificava per l'approssimarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'approssimarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa non giustifica l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto esterni alla sfera dell'ente impositore e non possono essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale; l'amministrazione è responsabile anche dei ritardi imputabili agli organi ispettivi collaterali. Pertanto il rigetto del ricorso lascia impregiudicata l'accoglienza degli appelli di BL e A.A. pronunciata dalla CTR.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La notifica di atti impositivi "ante tempus" rispetto al termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente è illegittima salvo che l'amministrazione provi ragioni di urgenza concrete e indipendenti dalla sua organizzazione interna.
  • L'approssimarsi del termine decadenziale dell'azione accertativa non costituisce, di per sé, una ragione di urgenza valida per eludere il rispetto del termine dilatorio.
  • L'amministrazione fiscale è responsabile anche dei ritardi o delle omissioni imputabili ai suoi organi ispettivi collaterali (es. Guardia di Finanza); pertanto difficilmente potrà invocare la propria responsabilità organizzativa per giustificare notifiche anticipate.
  • In situazioni analoghe il contribuente può chiedere l'annullamento degli atti per violazione dell'art. 12, comma 7, se la notifica è avvenuta prima della scadenza del termine dilatorio e non sussistono urgenti e dimostrabili motivi esterni.
  • Per l'amministrazione, se si ritiene sussista una reale urgenza esterna, è consigliabile documentarla e motivarla chiaramente nell'atto per resistere a censure giudiziarie.

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