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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03523/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da alcuni eredi legittimi di un de cuius contro il soggetto istituito erede universale in quattro testamenti olografi di identico contenuto. Gli attori sostenevano che le schede fossero invalide perché redatte da persona incapace di intendere e di volere e, comunque, perché il beneficiario aveva commesso il reato di circonvenzione di incapace ai danni del testatore. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che il giudicato penale di condanna per circonvenzione di incapace vincolasse anche il giudice civile e comportasse la nullità delle schede testamentarie ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre a valorizzare le risultanze istruttorie del processo penale e gli elementi sanitari sulla fragilità psichica del testatore. In Cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 654 c.p.p., perché il giudicato penale non avrebbe riguardato specificamente la redazione dei testamenti e sarebbe stato necessario un autonomo accertamento della volontà testamentaria; 2) nullità della sentenza/procedimento per violazione dell'art. 174 c.p.c., in relazione all'avvicendamento di giudici istruttori in primo grado; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per asserita errata valutazione delle prove testimoniali sulla capacità e volontà del testatore; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i principi sull'efficacia del giudicato penale nel civile, che la violazione dell'art. 174 c.p.c. integra al più una irregolarità interna priva di nullità, e che le censure probatorie tendevano in realtà a una non consentita rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'impugnazione del beneficiario dei testamenti e, in sostanza, aveva mantenuto ferma la declaratoria di nullità delle quattro schede olografe. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale irrevocabile è vincolante nel successivo giudizio civile tra le stesse parti o soggetti equiparati, quando l'accertamento penale investe i medesimi fatti rilevanti ai fini della domanda civile.

  • art. 1418 c.c.

    La scheda testamentaria è nulla quando costituisca effetto diretto della commissione del reato di circonvenzione di incapace, per contrasto con norma imperativa e con esigenze di ordine pubblico.

  • art. 643 c.p.

    Il reato di circonvenzione di incapace, una volta irrevocabilmente accertato, può fondare nel civile la nullità dell'atto di ultima volontà direttamente formato per effetto della condotta criminosa.

  • art. 174 c.p.c.

    La sua violazione, quando consista nell'avvicendamento interno del giudice istruttore senza formale sostituzione, integra una mera irregolarità organizzativa e non determina nullità del procedimento o della sentenza.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i poteri riconosciuti; non basta contestare la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di regola legale di prova; non è consentita la mera richiesta di diversa ponderazione del materiale istruttorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma non è stata ravvisata alcuna lesione del diritto di difesa nella valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando la sentenza d'appello sia conforme a quella di primo grado, nei limiti dell'art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude la deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello è stato definito con decisione conforme a quella di primo grado, nei limiti applicabili al caso.

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando il motivo non si confronta con l'orientamento consolidato della Corte e mira solo a sollecitarne un ripensamento.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dovuto l'ulteriore contributo unificato quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando un atto di ultima volontà risulti redatto come effetto diretto di una condotta penalmente qualificata come circonvenzione di incapace, la sua invalidità può essere ricondotta alla nullità per contrasto con norma imperativa, non essendo necessario limitarsi alla sola disciplina dell'annullabilità.
  • Il giudicato penale irrevocabile può spiegare efficacia vincolante nel giudizio civile se l'accertamento penale riguarda i medesimi fatti storici posti a base della pretesa civile e le parti sono quelle previste dalla norma processuale, con conseguente preclusione di una nuova contestazione di quei fatti.
  • La censura di violazione dell'art. 174 c.p.c. è infondata quando si risolve nel mero avvicendamento interno del giudice istruttore per esigenze organizzative dell'ufficio, poiché tale evenienza non determina di per sé nullità del procedimento.
  • Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si denuncia l'uso di prove non dedotte o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non è consentito utilizzare tali norme per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fatto valere in cassazione quando la decisione di appello sia conforme a quella di primo grado, nei limiti di preclusione stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In sede di legittimità non è consentito contrapporre una diversa lettura delle prove a quella compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti del sindacato sulla motivazione e sull'effettiva violazione delle regole legali di valutazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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