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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31360/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un verbale dei Carabinieri per sorpasso in curva, ritenuto violativo dell'art. 148, commi 10 e 16, c.d.s., con applicazione anche della decurtazione dei punti patente. L'interessato propose opposizione davanti al Giudice di pace, poi rigettata e confermata in appello dal Tribunale. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) nullità/violazione delle norme sul verbale perché il luogo dell'infrazione era indicato solo come 'Corso Europa in Mondovì', senza specificazione del punto esatto, con pregiudizio del diritto di difesa; 2) violazione dell'art. 148 c.d.s. e vizio motivazionale per avere il Tribunale ritenuto che il sorpasso fosse avvenuto in prossimità della curva, mentre secondo il ricorrente era avvenuto dopo la curva in tratto rettilineo e in piena visibilità; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere attribuito al verbale efficacia probatoria anche su aspetti non direttamente percepiti e per avere svalutato documentazione fotografica e grafica; 4) vizio motivazionale per avere ravvisato una contraddizione tra le dichiarazioni rese al momento del fermo e la versione difensiva successiva; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di derubricazione alla più lieve ipotesi sanzionata dall'art. 148, comma 15, c.d.s.; 6) violazione dell'art. 4 l. n. 689/1981 per mancato riconoscimento dello stato di necessità, assumendo che il sorpasso sarebbe stato imposto dal rallentamento brusco del veicolo che precedeva.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione era stata immediata e, in tal caso, la specificazione dettagliata del luogo richiesta dall'art. 201 c.d.s. non opera nello stesso modo; inoltre il riferimento alla strada è stato giudicato sufficiente. Ha respinto i motivi secondo e terzo osservando che il Tribunale aveva motivato in modo adeguato sulla dinamica e che il verbale faceva piena prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, sicché per contestarne l'efficacia sarebbe stata necessaria querela di falso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito. Il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stata adeguatamente trascritta o individuata la domanda asseritamente non esaminata; la Corte ha richiamato il requisito di specificità del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c. Il sesto motivo è stato respinto perché lo stato di necessità nelle sanzioni amministrative richiede un pericolo imminente di grave danno alla persona non altrimenti evitabile, circostanza non specificamente allegata né provata. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica all'Avvocatura Generale dello Stato, ritenuta inutile alla luce del rigetto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della controparte; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 148, commi 10 e 16, c.d.s.

    La Corte ha ricondotto la condotta contestata alla previsione che vieta il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle curve, ritenendo corretta la qualificazione della violazione sulla base del verbale e delle valutazioni di merito del giudice di appello.

  • art. 126-bis c.d.s.

    È richiamato solo come base della sanzione accessoria di decurtazione dei punti patente conseguente alla violazione contestata.

  • art. 201 c.d.s.

    La necessaria specificazione dettagliata degli estremi della violazione opera soprattutto quando non sia possibile la contestazione immediata; nel caso di specie la contestazione immediata ha escluso il lamentato pregiudizio difensivo.

  • art. 383, comma 1, reg. es. c.d.s.

    Richiesto dal ricorrente per sostenere la necessità di una più precisa indicazione del luogo; la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza; per contestarne l'efficacia probatoria è necessaria querela di falso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito al verbale; la Corte ha ritenuto infondata la censura poiché il giudice di merito aveva correttamente applicato le regole sulla prova legale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per censurare il vizio motivazionale; la Corte ha escluso sia la mancanza sia l'insufficienza della motivazione nei punti decisivi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per lamentare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante; la Corte non ha ravvisato tale vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ricondotta a questo parametro e dichiarata inammissibile per difetto di specificità del motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    È stato ribadito che il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti per consentire l'esame diretto da parte della Corte.

  • art. 4 l. n. 689/1981

    L'esimente dello stato di necessità richiede un pericolo imminente di grave danno alla persona non altrimenti evitabile, oppure l'erronea convinzione incolpevole di trovarsi in tale situazione.

  • artt. 54 e 59 c.p.

    Richiamati in via di integrazione dell'art. 4 l. n. 689/1981 per definire i presupposti dello stato di necessità nelle sanzioni amministrative.

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio di ragionevole durata e di economia processuale per escludere la necessità di rinnovare la notifica all'Avvocatura Generale dello Stato dopo il rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in connessione al raddoppio del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la contestazione immediata può rendere non decisiva la mancata indicazione analitica del punto esatto della strada nel verbale, se non risulta compromesso il diritto di difesa.
  • Il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza; non è consentito neutralizzare tale efficacia probatoria con una mera diversa ricostruzione fattuale o con prove di segno opposto, quando si contesti il fatto direttamente percepito e documentato nel verbale.
  • La querela di falso è lo strumento necessario per contestare l'efficacia di prova legale dell'atto pubblico nei limiti coperti dall'art. 2700 c.c., mentre non basta dedurre in cassazione una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che mirano, sotto la veste del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove e della dinamica del fatto.
  • La denuncia di omessa pronuncia richiede un motivo specifico e autosufficiente, con precisa individuazione della domanda o dell'eccezione asseritamente trascurata; in difetto, la censura è inammissibile.
  • L'esimente dello stato di necessità nelle sanzioni amministrative presuppone un pericolo attuale e inevitabile di grave danno alla persona, non una mera opportunità di manovra o una generica esigenza di circolazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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