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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20143/2021 del 15/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione a ruolo e dalla conseguente cartella di pagamento emessa per il recupero di una sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002, in relazione all'irregolare assunzione di un lavoratore. La società aveva già versato una somma in misura ridotta tramite modello F24 e sosteneva che tale pagamento avesse estinto integralmente la sanzione, rendendo illegittima l'iscrizione a ruolo residua. Inoltre deduceva: i) la carenza di motivazione dell'atto irrogativo e della cartella; ii) la carenza di giurisdizione del giudice tributario, invocando la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. La ricorrente chiedeva quindi la cassazione della sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il terzo motivo sulla giurisdizione perché la questione era coperta da giudicato interno formatosi con la precedente sentenza della CTP di Rimini, intervenuta prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il pagamento in misura ridotta ex art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 è una facoltà alternativa all'impugnazione e non implica acquiescenza alla pretesa. Ha infine respinto il secondo motivo, osservando che la censura motivazionale era inammissibile perché proposta contro una sentenza successiva al 12 settembre 2012, e che la cartella era sufficientemente motivata, anche perché il contribuente aveva dimostrato piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione impugnandola puntualmente. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con nulla sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002

    costituisce il titolo sanzionatorio posto a base dell'iscrizione a ruolo per l'irregolare assunzione di un lavoratore

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    il pagamento in misura ridotta è una facoltà alternativa all'impugnazione dell'atto sanzionatorio e non comporta acquiescenza o riconoscimento della pretesa

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    richiede la motivazione degli atti amministrativi, ma nel caso la cartella è stata ritenuta sufficientemente motivata

  • art. 3 l. n. 212 del 2000

    la cartella deve esporre gli elementi essenziali e le ragioni dell'iscrizione a ruolo

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come norma sul ricorso per cassazione; la censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile alla luce del nuovo testo del n. 5 per le sentenze successive al 12 settembre 2012

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    la pronuncia di incostituzionalità non incide sul giudicato interno formatosi prima della declaratoria

  • sentenza Corte cost. n. 130 del 2008

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte relativa alle sanzioni irrogate dagli uffici finanziari

  • art. 5 c.p.c.

    il principio della rilevanza della legge vigente al momento della domanda opera per le sopravvenienze normative, non per l'effetto di annullamento derivante da incostituzionalità, salvo il giudicato

  • art. 136 Cost.

    la declaratoria di incostituzionalità impedisce l'applicazione della norma illegittima, ma non travolge il giudicato formatosi

  • legge cost. 11 marzo 1953, n. 1

    richiamata come base del sistema di controllo di costituzionalità e dei suoi effetti

  • legge 11 marzo 1953, n. 87

    richiamata per gli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale

  • art. 111 Cost.

    la stabilità del giudicato evita la vanificazione dell'attività processuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa previsto dall'art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997 non preclude la contestazione giudiziale della pretesa né integra acquiescenza, perché il procedimento sanzionatorio è autonomo rispetto a quello di accertamento del tributo o del presupposto impositivo.
  • La declaratoria di incostituzionalità di una norma attributiva di giurisdizione non travolge il giudicato interno già formatosi sulla giurisdizione prima della pronuncia della Corte costituzionale; il giudicato prevale per esigenze di certezza e stabilità dei rapporti processuali.
  • Per le sentenze pubblicate dopo il 12 settembre 2012, il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la generica insufficienza della motivazione.
  • La cartella esattoriale è validamente motivata quando rinvia all'atto presupposto e consente al contribuente di comprendere e contestare compiutamente la pretesa; la piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione esclude la nullità per difetto di motivazione.
  • In presenza di giudicato sul titolo sanzionatorio o sulla questione di giurisdizione, la successiva impugnazione della cartella non può rimettere in discussione quanto già definitivamente accertato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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