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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19747/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sulle scommesse relativo all'anno d'imposta 2015, con irrogazione di interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo parzialmente, mentre in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa pronuncia e falsa applicazione della disciplina nazionale, sostenendo che la normativa sull'imposta unica non potesse applicarsi al bookmaker estero, poiché la sua attività sarebbe stata lecita e la ratio della disciplina sarebbe stata repressiva dell'attività illecita; (2) violazione delle norme che regolano, per il 2015, il criterio di calcolo dell'imposta unica, deducendo che per tale annualità dovesse applicarsi il metodo dell'art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011 e non quello introdotto dalla disciplina successiva; (3) violazione del diritto UE e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, con richiesta di disapplicazione della normativa interna e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre a questione di legittimità costituzionale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo quanto alla pretesa discriminazione e alla soggettività passiva, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, ma ha accolto il secondo motivo perché per il 2015 doveva ancora applicarsi il criterio di calcolo precedente, non essendo ancora operante la nuova disciplina del comma 644, lett. g), come prorogata solo dal comma 926 della l. n. 208/2015 al 1 gennaio 2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito in parte il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione e lo ha rigettato per il resto, rigettando le altre censure. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la pretesa impositiva applicando il corretto criterio di calcolo per l'anno 2015 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    dedotto come norma processuale per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla censura di omessa pronuncia.

  • l. n. 220 del 2010, art. 1, commi 64 e 66

    considerata dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione come disposizione interpretativa che ha chiarito l'assoggettamento all'imposta unica anche delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione; applicabile ai rapporti successivi al 2011.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro per la denuncia di violazione di legge nei motivi secondo e terzo.

  • l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 644, lett. g)

    disciplina la nuova base imponibile e il nuovo criterio di calcolo dell'imposta unica per i soggetti non regolarizzati o decaduti; per la Corte si applica dal 1 gennaio 2016, non al 2015.

  • d.l. n. 98 del 2011, art. 24, comma 10

    per i periodi d'imposta anteriori al 1 gennaio 2016 continua a regolare il metodo di calcolo dell'imposta unica per le scommesse non affluite al totalizzatore nazionale.

  • TFUE, artt. 56, 57 e 52

    invocati dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità/disapplicazione della disciplina italiana; la Corte ha escluso che la normativa concreta sia discriminatoria o ostativa alla libera prestazione di servizi.

  • art. 267 TFUE

    richiesto il rinvio pregiudiziale; la Corte lo ha escluso perché la questione era già stata risolta dalla Corte di giustizia con la sentenza C-788/18.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    norma base sull'imposta unica sulle scommesse; interpretata nel senso che assoggetta chiunque, con o senza concessione, gestisca concorsi pronostici o scommesse.

  • art. 4, comma 4-bis, l. n. 401 del 1989

    richiamato nel comma 644 della l. n. 190 del 2014 per mantenere ferme le sanzioni penali per l'esercizio abusivo di gioco o scommessa.

  • art. 53 Cost.

    invocato per sostenere violazioni della capacità contributiva; la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che ha escluso l'illegittimità per i rapporti successivi al 2011.

  • art. 3 Cost.

    invocato per violazione del principio di eguaglianza; la Corte richiama il precedente costituzionale che ha escluso profili di irragionevolezza.

  • art. 97 Cost.

    invocato dai ricorrenti nella questione di legittimità costituzionale, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    invocato per dedotta lesione del diritto di difesa, ma la Corte richiama il precedente costituzionale di segno contrario.

  • art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015

    ha prorogato al 1 gennaio 2016 l'operatività della nuova disciplina di cui al comma 644, lett. g), l. n. 190/2014.

  • art. 88 r.d. n. 773 del 1931

    richiamato nel regime di regolarizzazione del comma 643 della l. n. 190 del 2014 quale titolo abilitativo richiesto per la regolarizzazione.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può riguardare anche l'intermediario nazionale che raccolga scommesse per conto di un bookmaker stabilito in altro Stato membro, quando la normativa interna lo individui come soggetto che concorre alla gestione dell'attività di gioco.
  • La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non integra, di per sé, una discriminazione vietata dal diritto dell'Unione se si applica indistintamente a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, senza distinguere in base allo Stato di stabilimento.
  • Non sussiste un obbligo degli Stati membri di eliminare la doppia imposizione derivante dal parallelo esercizio della competenza fiscale di diversi Stati, in assenza di armonizzazione unionale.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta da una pronuncia della Corte di giustizia riferita a una fattispecie sovrapponibile.
  • In tema di imposta unica sulle scommesse, il criterio forfetario di determinazione della base imponibile introdotto per i soggetti non regolarizzati si applica solo dal termine espressamente prorogato dal legislatore; per i periodi d'imposta anteriori continua a valere il previgente criterio di calcolo fondato sui dati del totalizzatore nazionale.
  • Quando il legislatore successivo proroga l'entrata in vigore di una nuova disciplina fiscale, tale proroga delimita temporalmente l'ambito di applicazione del nuovo criterio imponibile e impedisce di retroagire alla annualità precedente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

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