Cassazione Civile, Ordinanza n. 21157/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti non documentati e non inerenti, negando quindi la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo che i pagamenti costituissero corrispettivo di prestazioni pubblicitarie. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia. In cassazione la società deduceva: nullità della sentenza della CTR per difetto di reale contenuto decisorio del dispositivo; violazione delle norme su inerenza e deducibilità dei costi (artt. 108 e 109 TUIR), sostenendo che la CTR avesse fondato l'esclusione sulla sola antieconomicità; violazione delle norme sulla prova documentale (artt. 2702 e 2704 c.c.) per avere ritenuto insufficiente un contratto di sponsorizzazione privo di data certa e non sottoscritto; violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 e dell'art. 108 TUIR per avere escluso l'inerenza di una spesa qualificata come pubblicità resa tramite un'associazione sportiva dilettantistica; omesso esame di un fatto decisivo, cioè il reddito d'impresa dichiarato, ritenuto rilevante ai fini dell'asserita antieconomicità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il contenuto della sentenza di merito va desunto dal dispositivo integrato con la motivazione e che, nel caso concreto, era univoco l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio e la conferma della legittimità del recupero. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi perché formulati in violazione dell'art. 366 c.p.c., in quanto non esponevano in modo intelligibile il fatto processuale e non sviluppavano adeguatamente la dedotta violazione di legge; in ogni caso li ha giudicati anche infondati, affermando che l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi negativi grava sulla società e che l'antieconomicità e l'incongruità della spesa costituiscono indici del difetto di inerenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza di merito
invocato insieme all'art. 132 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza
invocato per contestare la struttura e il contenuto decisorio della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge
richiamato dai motivi sulla deducibilità e sull'inerenza dei costi
richiamato dai motivi sulla deducibilità e sull'inerenza dei costi
invocato in relazione all'efficacia probatoria del contratto di sponsorizzazione
invocato in relazione alla data certa del contratto di sponsorizzazione
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
invocato per sostenere la natura pubblicitaria della spesa verso associazione sportiva dilettantistica
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
la Corte lo richiama per affermare l'inammissibilità dei motivi per difetto di specificità e intelligibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la sentenza di merito deve essere interpretata nel suo complesso, integrando dispositivo e motivazione: l'eventuale mancanza di una formula espressa nel dispositivo non determina nullità se dal provvedimento emerge con chiarezza la volontà decisoria del giudice.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e intelligibili: il ricorrente deve esporre chiaramente il fatto processuale, indicare le norme asseritamente violate e confrontarne il contenuto precettivo con la decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, l'onere di provare l'effettività e l'inerenza dei costi negativi grava sul contribuente che li deduce; la sola esistenza formale della documentazione non è sufficiente se la prova dell'effettività manca o è debole.
- L'antieconomicità o l'incongruità della spesa possono costituire elementi indiziari del difetto di inerenza, legittimando il recupero fiscale quando la contribuente non fornisca una prova contraria idonea.
- La deducibilità dei costi di sponsorizzazione non discende automaticamente dalla qualificazione contrattuale del pagamento come 'pubblicità', ma richiede la dimostrazione della concreta riferibilità del costo all'attività d'impresa e della sua effettiva utilità/inerenza.
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