Cassazione Civile, Ordinanza n. 00961/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2013, dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per intervenuta decadenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) ha dedotto la violazione dell'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011, sostenendo che il potere dell'INPS di modificare gli elenchi annuali dovesse comunque essere esercitato entro il termine di tre mesi previsto per gli elenchi trimestrali dall'art. 9-quinquies, comma 2, d.l. n. 510/1996; (2) in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.l. n. 98/2011 per asserita violazione degli artt. 3, 24, 38 e 97 Cost.; (3) ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che l'INPS avesse provato l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di variazione sul portale telematico con documenti interni dell'ente; (4) ha lamentato violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione alla statuizione sulle spese, sostenendo che la dichiarazione prodotta con il ricorso introduttivo fosse idonea all'esonero dalle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che la disciplina sopravvenuta ha trasformato la funzione degli elenchi trimestrali di variazione e che i provvedimenti di disconoscimento confluiscono negli elenchi stessi, la cui pubblicazione sul sito INPS vale come forma di notificazione idonea a far decorrere il termine decadenziale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., a contestare l'apprezzamento di idoneità probatoria dei documenti, e inammissibile il quarto motivo per difetto di specifica trascrizione e localizzazione della dichiarazione invocata, in violazione dell'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. È stata confermata la statuizione sulle spese, senza nuova regolazione, e sono stati posti a carico del ricorrente gli effetti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011
La modifica normativa ha inciso sulla funzione degli elenchi trimestrali di variazione, rendendo superflua la precedente notificazione individuale dei disconoscimenti e sostituendola con la pubblicazione sul sito INPS.
art. 9-quinquies, comma 2, d.l. n. 510/1996
Il termine di tre mesi previsto per il precedente sistema degli elenchi trimestrali non è stato ritenuto applicabile al nuovo assetto introdotto dall'art. 38 d.l. n. 98/2011.
art. 8, comma 5, d.lgs. n. 375/1993
La precedente disciplina della comunicazione individuale dei provvedimenti di disconoscimento è stata ritenuta incompatibile con il nuovo sistema di pubblicazione degli elenchi di variazione.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché, sotto la formale deduzione della violazione dell'onere della prova, mirava in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
La doglianza sulle spese è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica trascrizione e localizzazione della dichiarazione di esonero, con conseguente impossibilità di verificarne il contenuto in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione specifica dei fatti e la trascrizione/localizzazione degli atti e documenti su cui la censura si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 24, 38 e 97 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata alla luce della precedente pronuncia della Corte costituzionale sulla idoneità della pubblicazione telematica a far decorrere la decadenza.
Massime di principio
- Quando una riforma normativa trasforma la funzione di un atto amministrativo e il relativo regime di pubblicità, la disciplina previgente sulla notificazione individuale e sui termini di impugnazione non può essere automaticamente trasposta al nuovo sistema.
- La pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'ente può integrare una forma di conoscenza idonea a far decorrere il termine decadenziale, se il legislatore la prevede come modalità di pubblicità del provvedimento.
- In sede di legittimità non è consentito censurare, sotto la veste della violazione di legge, il mero apprezzamento di merito sull'idoneità delle prove o sulla loro attendibilità.
- Il ricorso per cassazione che fonda una censura su un documento o su una dichiarazione deve trascriverne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la sede processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La questione di legittimità costituzionale è infondata quando la Corte abbia già chiarito che il meccanismo di pubblicità contestato soddisfa un bilanciamento ragionevole tra esigenze di efficienza amministrativa e tutela della conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato.
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