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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00967/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva chiesto all'INPS la costituzione della rendita vitalizia quale coadiutore familiare dell'impresa agricola del padre; l'Istituto aveva inizialmente accolto la domanda e, in correlazione, aveva riconosciuto la pensione di anzianità con decorrenza dal 29.11.2011, ma poi aveva revocato il beneficio dopo avere disconosciuto l'esistenza del rapporto di coadiuzione familiare, ritenendo mancante il presupposto soggettivo della qualità di coltivatore diretto del padre. Il ricorrente aveva quindi chiesto anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti per avere rassegnato le dimissioni confidando nel primo riconoscimento della pensione. In cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione di norme sostanziali e processuali per il mancato espletamento della prova orale sul rapporto di coadiuzione familiare, nonostante la presenza di documentazione scritta; 2) violazione di norme sul giudicato interno, sull'onere della prova e sulle regole processuali per avere la Corte d'appello negato la prova dei danni nonostante, a suo dire, fosse ormai coperto da giudicato interno l'illiceità della condotta dell'INPS e il nesso causale con le dimissioni; 3) violazione degli artt. 1226 c.c. e 432 c.p.c. per il diniego della liquidazione equitativa del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi: i giudici di merito non avevano escluso il rapporto per difetto di prova testimoniale su un certo periodo, ma avevano accertato, sulla base della documentazione prodotta dall'INPS, che il rapporto di coadiuzione familiare non avrebbe potuto sussistere in alcun periodo rilevante, essendo il padre già privo della qualità di coltivatore diretto. Il secondo motivo è stato dichiarato parimenti inammissibile, poiché mirava a sovvertire un accertamento di fatto della Corte territoriale sulla mancanza di prova di un danno risarcibile, questione non riesaminabile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e può supplire solo all'impossibilità o difficoltà di quantificarlo, non alla mancanza di prova dell'an debeatur. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e dichiarato tenuto anche all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 4 e 5, L. n. 1338/1962

    Richiamato come disciplina della costituzione della rendita vitalizia per omissione contributiva; il ricorso sosteneva l'erronea applicazione della norma ai fini della prova del rapporto di coadiuzione familiare.

  • art. 2, L. n. 9/1963

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina previdenziale collegata alla costituzione della rendita vitalizia.

  • art. 2697 c.c.

    Norma invocata per contestare la valutazione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto inammissibile il tentativo di riesame del giudizio di fatto.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'istruzione probatoria del giudizio di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre mezzi istruttori officiosi.

  • art. 442 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del rito previdenziale e del potere istruttorio del giudice.

  • art. 2704 c.c.

    Invocato insieme alle norme sulle prove documentali per sostenere l'utilizzabilità di documenti privati a fini probatori.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato in tema di ammissibilità della prova testimoniale in deroga al divieto di prova testimoniale.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato in tema di limitazioni alla prova per testimoni rispetto ai contratti e ai fatti da provare.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per censurare la valutazione delle risultanze di causa; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in un nuovo esame del fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come parametro della valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inidonea a superare l'accertamento di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sull'illiceità della condotta dell'INPS e sul nesso causale.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato nel motivo sul giudicato interno.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità dell'INPS prospettata dal ricorrente.

  • art. 1226 c.c.

    La Corte ribadisce che la liquidazione equitativa è ammissibile solo dopo la prova dell'esistenza del danno e quando sia difficile o impossibile quantificarlo.

  • art. 432 c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa nel rito del lavoro/previdenziale; non può supplire alla totale mancanza di prova del danno.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione al riesame in cassazione del concorde giudizio di fatto dei giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dichiarare dovuto, in caso di rigetto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e miri, in realtà, a una diversa ricostruzione del fatto storico già accertato dal giudice di merito.
  • La contestazione della valutazione delle prove non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito: quando la sentenza di appello fonda il decisum su un accertamento fattuale concorde e non illogico, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito sotto la veste della violazione di legge.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone che siano già provate l'esistenza del danno e, almeno, la sua riconducibilità causale al fatto illecito o inadempimento; l'equità opera solo sulla quantificazione, non sulla prova dell'an debeatur.
  • Nel rito previdenziale, anche il potere istruttorio officioso del giudice non consente di supplire alla mancanza di un presupposto fattuale essenziale della pretesa azionata.
  • L'eventuale giudicato interno su alcuni capi della decisione non consente comunque di eludere l'onere di provare i fatti costitutivi del danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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