Cassazione Civile, Ordinanza n. 00955/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da più giudizi riuniti nei quali alcuni soggetti avevano chiesto di essere reiscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli per vari anni. Le domande erano state accolte in primo grado e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ma, ai fini della liquidazione delle spese di lite, aveva applicato lo scaglione relativo alle controversie di valore fino a 5.200 euro, liquidando euro 2.840,00 anziché la somma maggiore richiesta in appello. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell’art. 5 d.m. n. 55/2014, sostenendo che le cause sull’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dovessero qualificarsi di valore indeterminabile; 2) violazione degli artt. 4, comma 5, e 12, comma 3, d.m. n. 55/2014, per non avere il giudice di merito liquidato le spese per fasi distinte; 3) violazione dell’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, per avere effettuato una liquidazione forfetaria e globale senza individuare il valore di ciascuna causa riunita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che le controversie aventi ad oggetto esclusivamente l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli debbano essere considerate, ai fini della liquidazione delle spese, cause di valore indeterminabile. Ha inoltre precisato che il parametro ordinario del d.m. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile può essere ridotto allo scaglione inferiore in presenza di particolarità della lite che lo giustifichino. Poiché il primo motivo è stato accolto, il secondo e il terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta
norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito differito dell’ordinanza
art. 5 d.m. n. 55/2014
è interpretato nel senso che le controversie aventi ad oggetto esclusivamente il diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli sono, ai fini dello scaglione per le spese, cause di valore indeterminabile
art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2014
richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità della liquidazione per fasi distinte
art. 12, comma 3, d.m. n. 55/2014
richiamato dai ricorrenti per censurare la mancata liquidazione separata delle fasi processuali
art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014
richiamato dai ricorrenti contro la liquidazione forfetaria e globale delle spese
art. 5, comma 6, d.m. n. 55/2014
le cause di valore indeterminabile si collocano normalmente tra euro 26.000,00 ed euro 260.000,00, ma il giudice può scendere allo scaglione inferiore se la singola lite presenti particolarità che lo giustifichino
Massime di principio
- Le controversie che riguardano esclusivamente l’accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli vanno qualificate, ai fini della liquidazione delle spese processuali, come cause di valore indeterminabile, perché la pretesa non è tradotta in termini pecuniari al momento della domanda sulla base degli elementi disponibili in giudizio.
- Il valore indeterminabile non coincide con qualsiasi possibile riflesso economico indiretto della pronuncia: in assenza di una domanda di prestazione e di elementi concreti per quantificarla, non è consentito attribuire alla causa un valore determinato per effetto di future e solo eventuali ricadute previdenziali.
- Nelle cause di valore indeterminabile il giudice deve applicare lo scaglione previsto dal d.m. n. 55/2014, ma può motivatamente utilizzare lo scaglione immediatamente inferiore quando l’oggetto e la complessità della controversia rendano giustificata una deroga al parametro ordinario.
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