Cassazione Civile, Ordinanza n. 00896/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla riclassificazione, operata d’ufficio dall’INPS il 10.12.2012, di una società da azienda agricola ad azienda industriale, con conseguente attribuzione agli operai dipendenti del diverso inquadramento previdenziale come lavoratori dell’industria per l’anno 2012. Una lavoratrice aveva chiesto di mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per il 2012 e, se spettanti, le correlate prestazioni di legge. La Corte d’appello aveva accolto la domanda richiamando una precedente decisione resa in altro giudizio tra INPS e la società datrice di lavoro, affermando la non retroattività della riclassificazione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo per relationem a una decisione resa in altro processo, senza acquisizione/rinnovazione delle prove di quel giudizio, in violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4 c.p.c.; (2) violazione dell’art. 3, comma 8, l. n. 335/1995, degli artt. 1-4 d.l. n. 352/1978 conv. l. n. 467/1978 e dell’art. 44-bis d.l. n. 269/2003 conv. l. n. 326/2003, sostenendo che la riclassificazione d’ufficio, fondata su omesse comunicazioni di fatti dovuti dal datore di lavoro, dovesse avere efficacia anche retroattiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione per relationem ad altra sentenza di diverso processo è nulla solo se si riduce al mero richiamo del precedente senza esporne contenuto, ragioni e pertinenza rispetto al caso deciso; nella specie la Corte d’appello aveva comunque richiamato la vicenda concreta e fatto proprio un principio già affermato in un precedente giudizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo l’orientamento consolidato secondo cui i provvedimenti INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro, adottati d’ufficio, non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica, anche quando derivino da omessa comunicazione di mutamenti aziendali, non essendo tale ipotesi assimilabile alle inesatte dichiarazioni rese al momento dell’inquadramento iniziale. Conseguentemente ha condannato l’INPS alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice espone il contenuto della decisione richiamata e ne valuta la pertinenza e decisività; non basta il mero rinvio.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo quando la motivazione non consenta di individuare le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente o meramente apparente è denunciabile in cassazione come vizio processuale.
art. 3, comma 8, l. n. 335/1995
È richiamato come norma invocata per sostenere la retroattività della variazione di classificazione, ma la Corte ribadisce il contrario in base alla propria giurisprudenza consolidata.
artt. 1-4, d.l. n. 352/1978 conv. con l. n. 467/1978
Sono richiamati come base normativa della classificazione previdenziale dei datori di lavoro e dei lavoratori agricoli, ma non incidono nel senso di attribuire retroattività alla variazione d’ufficio.
art. 44-bis, d.l. n. 269/2003 conv. con l. n. 326/2003
È richiamato dall’INPS per sostenere la retroattività della riclassificazione in caso di omessa comunicazione; la Corte esclude tale conseguenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile la motivazione per relationem ad altra sentenza è valida se, pur richiamando un precedente, rende intellegibili le ragioni della decisione mediante esposizione del contenuto essenziale del provvedimento richiamato e verifica della sua pertinenza al caso concreto; è nulla solo la motivazione meramente tautologica o apparente.
- In materia di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, i provvedimenti INPS di variazione adottati d’ufficio non hanno efficacia retroattiva, ma producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento.
- L’omessa comunicazione di mutamenti dell’attività da parte del datore di lavoro non equivale, ai fini dell’efficacia temporale della riclassificazione, alle inesatte dichiarazioni rese al momento dell’inquadramento iniziale; pertanto non giustifica di per sé la retroattività della variazione.
- Quando il ricorso per cassazione è rigettato, le spese seguono la soccombenza e, ove ne ricorrano i presupposti, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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