Cassazione Civile, Ordinanza n. 00941/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla riclassificazione, disposta dall'INPS il 10 dicembre 2012, di una società da azienda agricola ad azienda industriale, con conseguente diverso inquadramento previdenziale dei dipendenti e loro esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012. La Corte d'appello aveva invece riconosciuto alla lavoratrice il diritto a mantenere l'iscrizione negli elenchi agricoli per il 2012 e, se ne ricorrevano i presupposti, a percepire le prestazioni di legge, richiamando una precedente decisione resa in altro giudizio tra INPS e la società. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o per relationem illegittima, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione sul richiamo ad altra pronuncia senza che gli accertamenti istruttori di quel diverso processo fossero acquisiti o reiterati nel presente giudizio; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 3, comma 8, L. n. 335/1995, degli artt. 1-4 d.l. n. 352/1978 conv. in L. n. 467/1978 e dell'art. 44-bis d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003, sostenendo che il reinquadramento della società quale azienda industriale dovesse spiegare effetti retroattivi, poiché conseguente all'omessa comunicazione di fatti che il datore di lavoro era obbligato a comunicare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la motivazione per relationem è nulla solo quando si limiti a un mero rinvio al precedente senza esporne il contenuto né valutarne la pertinenza e decisività; nella specie, invece, la Corte d'appello aveva richiamato il precedente e aveva comunque dato conto della circostanza decisiva dell'irretroattività già affermata in quel giudizio. Quanto al secondo, ha ribadito il principio consolidato per cui i provvedimenti dell'INPS che variano d'ufficio la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali non hanno efficacia retroattiva, ma producono effetti dal periodo di paga in corso alla notifica del provvedimento, anche se adottati per omissione di informazioni da parte del datore di lavoro e non essendo tale ipotesi equiparabile alle inesatte dichiarazioni rese in sede di inquadramento iniziale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'INPS alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso per censurare la motivazione della sentenza di merito per relationem
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Cassazione ricorda che la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o per relationem sussiste solo quando il rinvio non consenta di individuare le ragioni della decisione
art. 3, comma 8, L. n. 335/1995
invocato dall'INPS a sostegno della tesi della retroattività del reinquadramento, ma ritenuto non fondante la censura
artt. 1-4, d.l. n. 352/1978 conv. in L. n. 467/1978
invocati dall'INPS nel secondo motivo per sostenere la retroattività della variazione di classificazione
art. 44-bis, d.l. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
invocato dall'INPS nel secondo motivo per sostenere la retroattività della variazione di classificazione
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza entro il termine previsto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La motivazione per relationem ad altra decisione è valida nel processo civile solo se il giudice espliciti il contenuto del precedente richiamato e compia una valutazione della sua pertinenza e decisività rispetto alle questioni controverse; è nulla soltanto la motivazione che si riduca a un rinvio meramente formale e incomprensibile.
- In materia di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'INPS non hanno efficacia retroattiva: i loro effetti decorrono dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento.
- L'omessa comunicazione di mutamenti dell'attività da parte del datore di lavoro non consente, di per sé, di equiparare la variazione d'ufficio alla fattispecie delle inesatte dichiarazioni rese all'atto dell'inquadramento iniziale ai fini di attribuire efficacia retroattiva al nuovo inquadramento.
- Se il ricorso per cassazione è rigettato, il ricorrente soccombente è condannato alle spese di legittimità e, quando ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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