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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00965/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore agricolo)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, sia in primo grado sia in appello, della domanda di una lavoratrice agricola volta a ottenere la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e la conseguente indennità di disoccupazione per l’anno 2014, fondata sull’allegato contratto di piccola colonia stipulato con una concedente. La Corte d’appello ha ritenuto, con diversa motivazione rispetto al primo giudice, che il rapporto dedotto non fosse genuinamente qualificabile come piccola colonia e ha confermato la condanna alle spese. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla piccola colonia, sostenendo che il contratto non potesse essere dichiarato invalido solo perché stipulato su fondi di cui la concedente era a sua volta concessionaria; 2) violazione delle norme processuali e sostanziali sulla prova e sul contraddittorio, lamentando il mancato esame delle richieste istruttorie dirette a provare la genuinità del rapporto; 3) violazione della norma sulla piccola colonia, censurando la valutazione secondo cui la stipula di un altro contratto analogo per il medesimo anno sarebbe indice di artificiosa frammentazione del fabbisogno di manodopera; 4) violazione delle norme sulle spese nel processo previdenziale, contestando la condanna alle spese per asserita invalidità/inefficacia della dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. perché sottoscritta solo dal difensore, successiva al ricorso in appello e priva dell’indicazione dell’anno di riferimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo perché il primo non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata e gli altri due miravano a una rivalutazione del merito; ha invece accolto, per quanto di ragione, il quarto motivo. La Corte ha affermato che la dichiarazione sostitutiva reddituale prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. non richiede un formulario rigido imposto dalla legge, che l’indicazione dell’anno può desumersi implicitamente dal riferimento normativo all’anno precedente l’instaurazione del giudizio e che la dichiarazione può spiegare effetti per l’intero grado in cui viene resa anche se depositata nel corso del giudizio. Ne ha tratto la conseguenza che la condanna della ricorrente alle spese del grado di appello era illegittima, perché emessa in difetto di potere, e ha pertanto cassato senza rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese d’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l’accoglimento solo parziale.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio; non incide sulla ratio decisoria

  • art. 21, l. n. 203/1982

    invocato dalla ricorrente sul contratto di piccola colonia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché estraneo alla ratio della decisione di merito

  • art. 2164 c.c.

    invocato dalla ricorrente sul contratto agrario, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 2126 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, ritenuto inammissibile per richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 31, l. n. 203/1982

    invocato sul quarto motivo in relazione alla qualificazione del rapporto agricolo; motivo dichiarato inammissibile

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    invocato nel quarto motivo sulle spese, ma la Corte ha risolto la questione principalmente sull’art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    "la parte che rende la prescritta dichiarazione non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari"

    la dichiarazione reddituale non richiede uno schema formale rigido; l’assenza dell’indicazione espressa dell’anno non ne comporta automaticamente l’inefficacia se il dato è desumibile dal tenore della norma; la dichiarazione può valere per l’intero grado in cui è presentata e, se rituale, preclude la condanna alle spese salvo l’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.

  • art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003

    norma che ha sostituito il testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c.; il richiamo serve a definire il regime applicabile alla dichiarazione reddituale

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    costituisce la sola eccezione espressamente richiamata alla preclusione di condanna alle spese prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa; non incide sulla decisione

  • art. 152 att. c.p.c.

    citato in forma abbreviata nel testo con il medesimo significato dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo previdenziale, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. non è soggetta a un formulario rigidamente tipizzato: ciò che conta è che dal contenuto della dichiarazione emerga la sussistenza del presupposto reddituale per l’esonero.
  • L’assenza, nella dichiarazione reddituale, dell’indicazione espressa dell’anno di riferimento non ne determina necessariamente l’inefficacia quando tale dato sia desumibile dal sistema normativo, che collega il beneficio all’anno precedente quello di instaurazione del giudizio.
  • La dichiarazione reddituale resa in un determinato grado di giudizio produce effetti per l’intero grado, anche se depositata non con l’atto introduttivo ma in un momento successivo del medesimo grado, purché la condizione per l’esonero sussista al momento della sua presentazione.
  • Quando la parte abbia validamente reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il giudice non può condannarla alle spese, salvo il caso di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c.
  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata o che sollecitano una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e fattuali riservata al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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