Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18917/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal tardivo invio telematico della comunicazione di rinnovo dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale per il triennio 2010-2012: la comunicazione, che doveva essere trasmessa entro il termine previsto dall’art. 119, comma 1, lett. d), TUIR, per errore risultava pervenuta alcuni giorni dopo la scadenza. In via prudenziale, le società controllate avevano versato IRES, sanzioni e interessi con ravvedimento operoso e poi la società consolidante aveva chiesto il rimborso delle maggiori imposte e delle somme versate a titolo di sanzioni e interessi. I motivi di ricorso per cassazione erano tre: 1) si contestava che il termine per il rinnovo dell’opzione fosse essenziale e decadenziale, sostenendo che la legge non lo qualifica in tal senso; 2) si deduceva che la disciplina speciale del consolidato non escludesse l’applicazione della regola generale dell’opzione per fatti concludenti prevista dal d.P.R. n. 442/1997; 3) si invocava la remissione in bonis di cui all’art. 2 d.l. n. 16/2012, sostenendo la sua applicabilità al caso e la rettificabilità delle dichiarazioni presentate in via prudenziale, con conseguente diritto al rimborso delle somme pagate e alla disapplicazione delle sanzioni, anche in considerazione dell’errore scusabile e dell’affidamento del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha affermato che, nel regime del consolidato fiscale, la comunicazione tempestiva di opzione/rinnovo è condizione essenziale di efficacia per l’accesso al regime speciale e ai relativi benefici, sicché il ritardo nella trasmissione telematica impedisce il perfezionamento dell’opzione. Ha inoltre ribadito che, in tale disciplina speciale, non operano i fatti concludenti in sostituzione della comunicazione formale. Quanto alla remissione in bonis, la Corte ha escluso che l’art. 2 d.l. n. 16/2012 abbia efficacia retroattiva e ha rilevato comunque la sopravvenuta esistenza di un provvedimento di diniego che ostava alla sanatoria. Ha quindi confermato il diniego di rimborso e la decisione della CTR. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 117 ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    disciplinano il regime del consolidato fiscale nazionale, quale regime speciale di tassazione di gruppo.

  • art. 119, comma 1, lett. d), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la comunicazione di opzione/rinnovo deve essere tempestiva; il suo invio costituisce condizione essenziale per l’accesso e il mantenimento del regime.

  • art. 124 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    il venir meno di uno dei requisiti dell’opzione determina l’inefficacia dell’opzione o l’interruzione del regime, con gli effetti previsti dalla norma.

  • art. 125 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sul consolidato fiscale.

  • art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

    la disciplina generale delle opzioni per fatti concludenti non prevale sulla disciplina speciale del consolidato, che richiede la comunicazione formale tempestiva.

  • art. 5, comma 1, d.m. 9 giugno 2004

    prevede la comunicazione telematica dell’avvenuto esercizio congiunto dell’opzione mediante apposito modello.

  • art. 5, comma 2, d.m. 9 giugno 2004

    l’opzione si considera perfezionata solo se la comunicazione è resa entro il termine di cui all’art. 119, comma 1, lett. d), TUIR.

  • art. 2, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    «La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa...».

    istituisce la remissione in bonis per adempiere tardivamente a oneri formali, ma solo al ricorrere dei requisiti e in assenza di attività di accertamento conosciuta formalmente dal contribuente; non ha efficacia retroattiva sulle fattispecie esaurite.

  • art. 14, comma 1, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    esclude una diversa decorrenza: il decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

  • art. 11, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato come parametro per la misura minima della sanzione da versare ai fini della remissione in bonis.

  • art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    indica le modalità di versamento contestuale richieste per la remissione in bonis.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla ricorrente in tema di disapplicazione delle sanzioni e tutela dell’affidamento, ma non accolto nel caso concreto.

  • artt. 1429 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione all’errore; la Corte esclude che l’errore/omissione sulla comunicazione tardiva possa incidere sulla essenzialità del termine nel consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel regime fiscale opzionale del consolidato nazionale, la comunicazione tempestiva dell’opzione o del suo rinnovo non è un mero adempimento formale, ma una condizione essenziale di efficacia per l’accesso ai benefici del regime.
  • Quando la disciplina speciale richiede una comunicazione formale entro un termine determinato, i comportamenti concludenti non possono supplire all’omissione o al ritardo dell’invio telematico.
  • Il rinnovo di un regime opzionale speciale soggiace alle stesse regole previste per l’avvio iniziale del regime, ove la normativa non consenta modalità alternative di manifestazione della volontà.
  • La remissione in bonis sanatoria solo la tardiva esecuzione di adempimenti formali alle condizioni previste dalla legge e non opera retroattivamente su fattispecie già esaurite.
  • La sanatoria è comunque preclusa quando, prima dell’adempimento tardivo, l’Amministrazione abbia avviato un’attività di accertamento conosciuta formalmente dal contribuente.
  • L’errore del contribuente sulla tempestività di un adempimento che integra condizione di accesso a un regime agevolativo non elimina, di per sé, l’inefficacia dell’opzione né consente il rimborso delle somme versate in assenza del regime.
  • In materia di regimi fiscali opzionali, la specialità della disciplina prevale sulla regola generale dell’opzione per fatti concludenti, salvo espressa previsione contraria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.