Cassazione Civile, Ordinanza n. 08051/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento/mobilità di una docente di scuola primaria assunta in fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. n. 107/2015. Dopo la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, la docente era stata assegnata a un ambito territoriale della Regione Marche mai richiesto, nonostante nella domanda avesse indicato preferenze per ambiti della Regione Puglia. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittima l'assegnazione e aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice all'assegnazione in uno degli ambiti pugliesi richiesti, interpretando il CCNI 8 aprile 2016 nel senso che, in ciascuna fase e per ciascuna preferenza territoriale, dovesse prevalere il punteggio più alto rispetto agli altri aspiranti alla medesima sede, e che l'ordine delle preferenze rilevasse solo per gli ambiti in cui il punteggio poteva variare per effetto di punteggi aggiuntivi. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione e falsa applicazione dei CCNI dell'8.4.2016 e dell'11.4.2017 nonché dell'O.M. 12.4.2017, sostenendo che la disciplina imponeva di far operare i punteggi di graduatoria solo all'interno dell'ordine delle precedenze; con il secondo denunciava violazione degli artt. 462, 463, 485 e 490 d.lgs. n. 297/1994, della nota 4 della tabella allegata al CCNI 8.4.2016 e degli artt. 12 disp. prel., 1362, 1366 e 1367 c.c., lamentando il travisamento dell'intero quadro normativo e l'uso improprio del canone di conservazione del contratto, utilizzabile solo quando l'interpretazione letterale e sistematica non sia praticabile. La lavoratrice non aveva tempestivamente notificato controricorso, pur depositando successivamente una memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse scrutinabile in quanto la denuncia di violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è ammissibile solo per i contratti collettivi nazionali, mentre il CCNI è contratto integrativo/decentrato la cui interpretazione è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizio di motivazione. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente non aveva prodotto integralmente i contratti collettivi integrativi richiamati né indicato dove fossero stati depositati nei gradi di merito: per i contratti integrativi non opera l'esenzione dal deposito prevista per i soli contratti nazionali, e il ricorso non può fondarsi su meri stralci testuali. Le spese non sono state attribuite per la tardiva notifica del controricorso; la memoria depositata dall'intimata è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha infine escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
la censura di violazione di legge non consente di sovrapporre alla interpretazione del giudice di merito una diversa lettura del contratto integrativo, se non nei limiti dei canoni legali di ermeneutica applicabili in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis
l'interpretazione dei contratti integrativi è sindacabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti dalla norma.
la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è deducibile in cassazione con riferimento ai soli contratti collettivi nazionali, non ai contratti integrativi.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165/2001
il regime di pubblicità speciale riguarda i contratti collettivi nazionali e non si estende ai contratti integrativi.
richiamato quale criterio generale di interpretazione normativa nel contesto dell'interpretazione dei contratti integrativi.
il testo contrattuale va interpretato innanzitutto secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti.
l'interpretazione deve essere sistematica, considerando le clausole nel loro complesso.
le clausole vanno interpretate secondo buona fede.
il criterio di conservazione del contratto è utilizzabile solo quando l'interpretazione letterale e sistematica non consenta di risolvere l'ambiguità del testo.
artt. 462, 463, 485 e 490 d.lgs. n. 297/1994
richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della mobilità e dell'inquadramento del personale scolastico.
CCNI 8 aprile 2016
contratto collettivo integrativo sulla mobilità del personale scolastico; la sua interpretazione è riservata al giudice di merito e, in cassazione, deve essere censurata nei soli limiti consentiti.
CCNI 11 aprile 2017
richiamato insieme al CCNI 8 aprile 2016 quale fonte integrativa della disciplina della mobilità.
O.M. 12 aprile 2017
richiamata dal ricorrente come atto applicativo della procedura di mobilità.
art. 1, comma 98, lett. c, l. n. 107/2015
indicato quale base normativa della fase C del piano straordinario di assunzioni.
art. 1, comma 108, l. n. 107/2015
indicato quale base normativa della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017.
nel procedimento camerale la mancata o tardiva notifica del controricorso rende inammissibili anche le memorie della parte intimata.
la parte che non abbia validamente proposto controricorso non può compiere ulteriori attività difensive scritte nel giudizio di cassazione camerale.
richiamato come rito camerale applicato al ricorso, con preclusioni difensive per la parte intimata tardiva.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento del contributo per prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile solo per i contratti collettivi nazionali; i contratti collettivi integrativi/decentrati sono invece sindacabili nei limiti della violazione dei canoni legali di interpretazione o del vizio motivazionale consentito.
- Quando il ricorso in cassazione investe un contratto collettivo integrativo, il ricorrente deve produrne il testo integrale e indicare specificamente dove esso sia stato depositato nei gradi di merito; non è sufficiente trascriverne solo stralci o clausole isolate.
- Il criterio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c. ha funzione sussidiaria e non può essere valorizzato se il significato del testo negoziale sia già ricostruibile secondo il criterio letterale e quello sistematico.
- Nel procedimento camerale di cassazione, la tardiva o mancata notifica del controricorso preclude anche il deposito di memorie da parte dell'intimato, salvo le limitate difese orali quando previste.
- Le Amministrazioni dello Stato, essendo esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito, non sono soggette all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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