Cassazione Civile, Ordinanza n. 07994/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti avevano agito per ottenere, in relazione a un rapporto formalmente instaurato con società attuatrici di piani di inserimento professionale, la condanna delle amministrazioni regionali al risarcimento del danno per asserita abusiva precarizzazione e il pagamento, ex art. 2126 c.c., delle differenze tra l’indennità percepita e la retribuzione che sarebbe spettata per il dedotto svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al lavoro subordinato. Sostenevano che la Regione fosse stata l’effettiva utilizzatrice della prestazione, con inserimento delle lavoratrici nell’organizzazione dell’ente e deviazione dal programma degli LSU; deducevano inoltre la nullità dei contratti formalizzati dalla società attuatrice, la motivazione apparente della sentenza di merito e l’omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla mancata contestazione dell’assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari delle amministrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha condiviso l’impostazione della Corte d’appello secondo cui il rapporto si collocava nella matrice assistenziale prevista dalla disciplina regionale sui lavoratori socialmente utili, con la Regione nel ruolo di ente promotore e finanziatore di progetti attuati tramite società terze; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, senza specifiche censure in cassazione, che l’eventuale impiego diretto delle ricorrenti in compiti propri dell’ente non costituiva concreta deviazione dalla prestazione inerente al progetto, escludendo così la fittizietà dello schema causale e, conseguentemente, sia la configurabilità di un rapporto subordinato con la Regione sia il diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle controparti; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, commi 3 e 5, l. Regione Sicilia n. 10/2011
richiamata dalle ricorrenti per sostenere che la disciplina regionale sugli LSU prevedesse un utilizzo tale da integrare un rapporto di lavoro di fatto con l’ente pubblico
d.lgs. n. 468/1997
invocato quale disciplina degli LSU, poi richiamata nel motivo come riprodotta dall’art. 4 d.lgs. n. 81/2000
richiamato in relazione alla disciplina degli LSU
invocato per ottenere il pagamento delle differenze retributive relative a un rapporto di fatto ritenuto subordinato
richiamato insieme alle norme sostanziali per censurare l’accertamento di merito
invocato per sostenere la nullità dei contratti formalizzati con la società attuatrice
richiamato per affermare la rilevabilità d’ufficio della nullità
art. 24 Cost.
richiamato insieme all’art. 36 Cost. nel secondo motivo
art. 36 Cost.
richiamato a fondamento della domanda economica connessa alla pretesa subordinazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare motivazione apparente
richiamato per contestare la valutazione della prova e della non contestazione
richiamato per dedurre omessa pronuncia su un motivo di appello
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoratori socialmente utili inseriti in progetti di occupazione o di sostegno al reddito, la qualificazione giuridica del rapporto va ricondotta alla disciplina assistenziale di riferimento quando l’ente pubblico rivesta il ruolo di promotore e finanziatore del progetto, senza che ciò comporti automaticamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’ente stesso.
- Per ottenere il riconoscimento di un rapporto subordinato di fatto e le conseguenti differenze retributive ex art. 2126 c.c., non basta allegare un utilizzo delle prestazioni in attività riconducibili ai compiti dell’amministrazione: occorre dimostrare una concreta deviazione dallo schema causale del programma e la fittizietà dell’assetto negoziale posto in essere.
- Se il giudice di merito accerta in fatto che l’impiego delle prestazioni è rimasto coerente, almeno in termini causali, con il progetto assistenziale o di inserimento professionale, tale accertamento, in difetto di specifiche censure, è idoneo a escludere sia la nullità/fittizietà dei contratti sia la configurabilità di un rapporto subordinato con l’ente pubblico.
- La censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia in cassazione deve confrontarsi con la reale struttura della decisione impugnata e con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito; non è sufficiente riproporre in modo generico una diversa lettura del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07995/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 07997/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08002/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08011/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08014/2025 del 26/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 26 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08027/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →