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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07994/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le ricorrenti avevano agito per ottenere, in relazione a un rapporto formalmente instaurato con società attuatrici di piani di inserimento professionale, la condanna delle amministrazioni regionali al risarcimento del danno per asserita abusiva precarizzazione e il pagamento, ex art. 2126 c.c., delle differenze tra l’indennità percepita e la retribuzione che sarebbe spettata per il dedotto svolgimento di fatto di mansioni riconducibili al lavoro subordinato. Sostenevano che la Regione fosse stata l’effettiva utilizzatrice della prestazione, con inserimento delle lavoratrici nell’organizzazione dell’ente e deviazione dal programma degli LSU; deducevano inoltre la nullità dei contratti formalizzati dalla società attuatrice, la motivazione apparente della sentenza di merito e l’omessa pronuncia su un motivo di appello relativo alla mancata contestazione dell’assoggettamento a poteri direttivi e disciplinari delle amministrazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha condiviso l’impostazione della Corte d’appello secondo cui il rapporto si collocava nella matrice assistenziale prevista dalla disciplina regionale sui lavoratori socialmente utili, con la Regione nel ruolo di ente promotore e finanziatore di progetti attuati tramite società terze; ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato in fatto, senza specifiche censure in cassazione, che l’eventuale impiego diretto delle ricorrenti in compiti propri dell’ente non costituiva concreta deviazione dalla prestazione inerente al progetto, escludendo così la fittizietà dello schema causale e, conseguentemente, sia la configurabilità di un rapporto subordinato con la Regione sia il diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva delle controparti; disposto altresì l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 3 e 5, l. Regione Sicilia n. 10/2011

    richiamata dalle ricorrenti per sostenere che la disciplina regionale sugli LSU prevedesse un utilizzo tale da integrare un rapporto di lavoro di fatto con l’ente pubblico

  • d.lgs. n. 468/1997

    invocato quale disciplina degli LSU, poi richiamata nel motivo come riprodotta dall’art. 4 d.lgs. n. 81/2000

  • art. 4 d.lgs. n. 81/2000

    richiamato in relazione alla disciplina degli LSU

  • art. 2126 c.c.

    invocato per ottenere il pagamento delle differenze retributive relative a un rapporto di fatto ritenuto subordinato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato insieme alle norme sostanziali per censurare l’accertamento di merito

  • art. 1418, commi 1 e 2, c.c.

    invocato per sostenere la nullità dei contratti formalizzati con la società attuatrice

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per affermare la rilevabilità d’ufficio della nullità

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all’art. 36 Cost. nel secondo motivo

  • art. 36 Cost.

    richiamato a fondamento della domanda economica connessa alla pretesa subordinazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare motivazione apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova e della non contestazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia su un motivo di appello

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoratori socialmente utili inseriti in progetti di occupazione o di sostegno al reddito, la qualificazione giuridica del rapporto va ricondotta alla disciplina assistenziale di riferimento quando l’ente pubblico rivesta il ruolo di promotore e finanziatore del progetto, senza che ciò comporti automaticamente l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’ente stesso.
  • Per ottenere il riconoscimento di un rapporto subordinato di fatto e le conseguenti differenze retributive ex art. 2126 c.c., non basta allegare un utilizzo delle prestazioni in attività riconducibili ai compiti dell’amministrazione: occorre dimostrare una concreta deviazione dallo schema causale del programma e la fittizietà dell’assetto negoziale posto in essere.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che l’impiego delle prestazioni è rimasto coerente, almeno in termini causali, con il progetto assistenziale o di inserimento professionale, tale accertamento, in difetto di specifiche censure, è idoneo a escludere sia la nullità/fittizietà dei contratti sia la configurabilità di un rapporto subordinato con l’ente pubblico.
  • La censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia in cassazione deve confrontarsi con la reale struttura della decisione impugnata e con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito; non è sufficiente riproporre in modo generico una diversa lettura del fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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