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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07997/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un dirigente di società avverso il decreto del Tribunale di Asti che aveva respinto, in sede di verifica del passivo, la domanda di ammissione del credito per indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL dirigenti applicato al rapporto. Il Tribunale aveva ritenuto che fosse onere del creditore produrre il contratto collettivo invocato a fondamento della pretesa e che tale testo non potesse essere acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c. nel giudizio di opposizione allo stato passivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la curatela non avesse specificamente contestato l'esistenza, il contenuto e l'applicabilità del CCNL, né la quantificazione dell'indennità; (ii) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, assumendo che il giudice avrebbe dovuto ordinare il deposito o acquisire d'ufficio il CCNL per superare l'incertezza probatoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, per alcuni profili, inammissibile. Ha affermato che la non contestazione specifica dei fatti allegati è valutazione rimessa al giudice di merito e che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare errori nell'attività processuale del giudice, ma solo l'omesso esame di fatti storici decisivi. Ha inoltre ribadito che l'art. 421 c.p.c., relativo ai poteri istruttori ufficiosi del rito del lavoro, non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, retto dalle norme del giudizio ordinario anche quando il credito derivi da rapporto di lavoro subordinato; analogamente, la richiesta di acquisizione del testo del contratto collettivo ex art. 425 c.p.c. resta facoltativa e discrezionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fallimentare

    L'opposizione allo stato passivo è regolata dalle norme proprie del procedimento di verifica del passivo e non dal rito del lavoro.

  • art. 99 legge fallimentare

    Disciplina l'opposizione allo stato passivo nel quadro del procedimento concorsuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta infondata nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto può avere effetti sulla prova, ma l'esistenza e il valore della non contestazione sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    I poteri istruttori ufficiosi previsti per il rito del lavoro non si applicano al giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare.

  • art. 425 c.p.c.

    Anche nel rito del lavoro la richiesta di informazioni o del testo dei contratti collettivi alle associazioni sindacali è una facoltà discrezionale del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di fatti storici decisivi, non gli errori nell'attività processuale del giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare il creditore che fondi la domanda su un contratto collettivo deve allegarne e provarne il contenuto, non essendo automaticamente operativi i poteri istruttori ufficiosi tipici del rito del lavoro.
  • La valutazione della non contestazione specifica dei fatti allegati è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali o di violazione di legge pertinenti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare omissioni o scelte processuali del giudice in tema di acquisizione della prova, ma solo la mancata considerazione di un fatto storico decisivo.
  • La richiesta di acquisizione d'ufficio del testo di un contratto collettivo costituisce, anche nel rito del lavoro, un potere discrezionale del giudice e non un obbligo processuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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