Cassazione Civile, Ordinanza n. 08002/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso, prendendo atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti in sede sindacale e dell'accettazione della rinuncia da parte della controparte. Ha disposto nulla per le spese e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato il 7 giugno 2021 da una società nei confronti di un dipendente. La Corte d'appello, a seguito di reclamo proposto dal lavoratore, aveva annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto e il versamento dei contributi, oltre alle spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che la lite era stata conciliata in sede sindacale con verbale del 6 agosto 2024; il lavoratore intimato ha accettato la rinuncia con compensazione delle spese.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
richiamato solo per dare atto che la motivazione è stata riservata in camera di consiglio; non incide sul merito della decisione di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato, che non è dovuto in base alla decisione adottata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente deposita rituale atto di rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- La conciliazione intervenuta tra le parti in corso di giudizio può determinare la cessazione della materia del contendere in cassazione attraverso la rinuncia al ricorso.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, il giudice può porre le spese a carico di nessuno ove risulti la compensazione concordata tra le parti.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la Corte esclude i presupposti processuali previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
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