Cassazione Civile, Ordinanza n. 07995/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto, in sede di opposizione ex art. 98 legge fallimentare, l’ammissione al passivo di crediti asseritamente derivanti da un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società poi fallita tra il 1° marzo 2009 e il 31 dicembre 2017. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione rilevando incongruenze nella prospettazione dei fatti, specie sul luogo di stipulazione ed esecuzione della prestazione e sulla durata del rapporto rispetto all’ammontare del credito, ritenendo inoltre non emendabile il deficit deduttivo e inadeguata, oltre che irrilevante, la prova testimoniale richiesta, anche considerando che la società era rimasta per gran parte del periodo non operativa per effetto del fitto di rami d’azienda. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata ammissione di una prova testimoniale necessaria ad assolvere l’onere probatorio; violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere il Tribunale effettuato una valutazione anticipata dell’esito della prova; violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente nella valutazione di inadeguatezza della prova; violazione dell’art. 152 c.p.c. per asserita applicazione di una decadenza non prevista dalla legge, poiché nella prima udienza era stato chiarito il luogo di svolgimento della prestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, valorizzando il principio per cui il diritto alla prova è strumento del diritto di agire e difendersi in giudizio e può essere sindacato in cassazione quando la mancata ammissione del mezzo istruttorio si traduca in una violazione dell’art. 2697 c.c. o in una prognosi apodittica e logica-giuridicamente incongrua sull’attitudine dimostrativa della prova. Ha osservato che il Tribunale aveva respinto la domanda facendo applicazione dell’onere probatorio senza ammettere una prova testimoniale articolata su circostanze specifiche e normalmente rilevanti per accertare la subordinazione, qualificando in modo apodittico la prova come inadeguata o irrilevante. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al giudice di merito per nuovo esame, con liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Norma processuale posta a base dell’opposizione allo stato passivo.
L’onere della prova del rapporto di lavoro subordinato incombeva sul ricorrente, ma la sua violazione può derivare anche dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti per assolverlo.
È censurabile l’uso della norma quando il giudice escluda la prova con una valutazione anticipata e non corretta del materiale istruttorio.
La motivazione è censurabile se meramente apparente o apodittica nella valutazione della prova.
È stata dedotta l’illegittimità di una decadenza non prevista dalla legge in relazione alla precisazione del luogo di svolgimento della prestazione.
artt. 24 e 111 Cost.
Il diritto alla prova è funzionale al diritto di agire e difendersi in giudizio e al giusto processo.
art. 6, § 1, CEDU
Il diritto alla prova si collega al principio del giusto processo convenzionale.
Massime di principio
- La mancata ammissione di una prova testimoniale può integrare vizio di legittimità quando il giudice, in sostanza, neghi la prova pur a fronte di capitoli specifici e pertinenti, finendo per precludere alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio.
- Nel giudizio sull’ammissione della prova testimoniale, il giudice non può formulare una prognosi apodittica e astratta di inadeguatezza o irrilevanza di circostanze fattuali normalmente decisive; una simile valutazione, se logicamente o giuridicamente erronea, è censurabile in cassazione.
- L’inosservanza dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. non può essere addebitata alla parte quando il mancato assolvimento dipenda dal diniego ingiustificato del mezzo istruttorio richiesto per dimostrarlo.
- L’accertamento della subordinazione può essere fondato su prova testimoniale avente ad oggetto mansioni, orari, inserimento nell’organizzazione, direttive ricevute e retribuzione, trattandosi di circostanze tipicamente rilevanti ai fini del decidere.
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